Il ritiro degli atti di gara non richiede i presupposti dell’autotutela decisoria (TAR Sicilia n. 2104 del 04.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ritiro degli atti endoprocedimentali di una procedura selettiva non costituisce esercizio di autotutela decisoria e non richiede il rispetto dei presupposti e dei termini degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990, che presuppongono un’aggiudicazione definitiva valida ed efficace. In assenza di aggiudicazione finale, la motivazione del ritiro può essere meno stringente, non essendosi consolidato l’affidamento dell’operatore economico e residuando una platea indistinta di interessi legittimi pretensivi. Il provvedimento fondato su più motivi autonomi è legittimo se almeno uno di essi è esente da vizi e idoneo a sorreggerlo, con conseguente carenza di interesse all’esame delle ulteriori censure. La determina a contrarre è imposta dall’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 a tutti i contratti degli enti locali, anche estranei al codice dei contratti pubblici.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la determina con cui il Comune ha disposto il ritiro di tutti gli atti della procedura per l’assegnazione in locazione di un immobile comunale, avviata nel 2018 e oggetto di una lunga serie di contenziosi e giudicati. Con successivi motivi aggiunti ha gravato la delibera di Giunta e l’avviso pubblico del gennaio 2025, che attribuivano al medesimo immobile una destinazione diversa.
Il Comune eccepisce l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnativa degli atti sopravvenuti e chiede il rigetto nel merito. La controinteressata non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità, poiché i motivi aggiunti investono proprio la nuova destinazione dell’immobile. Dubita invece della sussistenza dell’interesse in capo al ricorrente, escluso dalla procedura con atto del Commissario ad acta non sospeso in via cautelare, ma ritiene di definire la controversia nel merito.
La censura di incompetenza relativa è infondata. Lo spostamento della competenza all’Area Amministrativa risale al 2023, quando il Commissario ad acta ha esortato il Segretario generale a concludere il procedimento, e da allora tutti gli atti sono stati adottati dal medesimo responsabile, senza lesione dei diritti partecipativi. Il profilo relativo all’incarico dirigenziale è inammissibile, per mancata impugnativa dell’atto di nomina.
Il provvedimento è plurimotivato: ciascun presupposto è autonomamente idoneo a sorreggerlo, sicché è sufficiente che uno solo resista alle censure. L’omessa determina a contrarre integra violazione dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, disposizione generale applicabile a tutti i contratti degli enti locali, la cui funzione organizzativa interna non è sostituita dall’avviso pubblico. Parimenti non abnormi sono le valutazioni sull’assenza di polizza fideiussoria, di requisiti economico-finanziari e di disciplina della cessione del contratto, tutte espressione dell’interesse alla tutela del bene pubblico.
Sul primo motivo, il Collegio distingue il ritiro degli atti endoprocedimentali dall’autotutela decisoria: solo quest’ultima presuppone un’aggiudicazione definitiva e impone il rispetto degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990. Il ritiro si colloca nella fisiologia procedimentale e nel potere di direzione del procedimento ex art. 6 della legge n. 241/1990; la motivazione è meno rigorosa, non essendosi concentrato l’interesse legittimo in capo all’aggiudicatario. La censura sulla sottostima del canone è infondata, trattandosi di vizio originario del bando e non di riparametrazione ai valori del 2024.
Il ricorso principale è dunque respinto; i motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono compensate per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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