Demolizione e ricostruzione con ampliamento equivale a nuova costruzione (TAR Toscana n. 1254 del 06.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’intervento di demolizione e ricostruzione di un manufatto che comporti un aumento di superficie integra nuova costruzione e non semplice ristrutturazione edilizia, con la conseguenza che necessita del permesso di costruire. In presenza di tali difformità rispetto al preesistente, l’epoca originaria di realizzazione del cespite e la sua eventuale anteriorità al vincolo paesaggistico o alla legge n. 765/1967 non assumono rilievo, dovendosi fare riferimento al momento dell’esecuzione dell’opera. L’ordinanza di demolizione è legittima anche quando investe l’intera opera e non la sola porzione eccedente, perché l’abuso edilizio va valutato in modo unitario e non atomistico. La legittima realizzazione del nuovo organismo edilizio richiede anche la previa autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del d. lgs. n. 42/2004.
Il Fatto
Il ricorrente aveva acquistato nel 2015 un terreno sul quale insisteva una tettoia per il ricovero di balle di fieno di circa 529 mq. Nel 2019, a seguito di avversi fenomeni meteorologici, eseguiva un intervento di demolizione e ricostruzione della struttura, con sostituzione della portante e della copertura e incremento della superficie a circa 670 mq.
Il Comune, all’esito di sopralluogo congiunto, ingiungeva la demolizione ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, rilevando l’assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica in area sottoposta a vincolo con d.m. del 7 febbraio 1977. Il ricorrente impugnava l’ordinanza, deducendo la risalenza della tettoia a epoca anteriore al 1967 e al vincolo, il difetto di istruttoria, il legittimo affidamento e la necessità di limitare la demolizione alla sola porzione eccedente. Il TAR respingeva l’istanza cautelare, ma il Consiglio di Stato la accoglieva in appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso infondato perché basato su una impostazione fattuale non condivisibile. I motivi costruiti sulla preesistenza del manufatto sono considerati “fuori fuoco” rispetto all’effettivo thema decidendum: l’intervento contestato è una demolizione e ricostruzione con acclarato aumento di superficie, da inquadrare come nuova costruzione.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa (TAR Marche n. 809 del 2024), il TAR afferma che il criterio discretivo tra demolizione e ricostruzione e nuova costruzione risiede nell’assenza di variazioni di volume, altezza o sagoma. La ristrutturazione, per non coincidere con la nuova costruzione, deve conservare le caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente. Nel caso concreto la difformità rispetto al preesistente impone il permesso di costruire.
Quanto alla pretesa di limitare l’ingiunzione alla sola porzione eccedente, il Collegio richiama Cons. Stato n. 2990 del 2024: gli abusi edilizi vanno valutati unitariamente, secondo una visione complessiva e non atomistica delle opere. Il pregiudizio all’assetto del territorio e al paesaggio deriva dall’insieme dei lavori e dalle loro reciproche interazioni. Il Comune ha quindi correttamente valutato l’opera nella sua interezza.
Le stesse considerazioni rendono infondato anche il motivo sul regime paesaggistico. Poiché l’opera costituisce un nuovo organismo edilizio difforme dal preesistente, la sua legittima realizzazione avrebbe richiesto la previa autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d. lgs. n. 42/2004, in ragione dell’aumento di superficie e del maggior impatto sui valori tutelati.
Il TAR può quindi prescindere dall’eccezione di inammissibilità per mancata notifica alla Soprintendenza, rigettando il ricorso nel merito. Le spese di lite sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.