Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso per piena disponibilità dell’azione (TAR Sicilia n. 2666 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La parte ricorrente che dichiari di non avere più interesse alla decisione di merito, per essere stati gli atti impugnati rimossi in autotutela dall’amministrazione, determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso, in virtù del principio della piena disponibilità dell’azione. Il collegio prende atto di tale dichiarazione e non scrutinare nel merito le censure originarie. La declaratoria di improcedibilità non impedisce la compensazione delle spese quando la peculiare vicenda contenziosa e la richiesta della stessa parte deducente la giustifichino, anche in presenza di una soccombenza virtuale dell’amministrazione. Resta fermo il carico del contributo unificato in capo all’amministrazione resistente.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato in parte qua la deliberazione del direttore generale dell’ASP di Ragusa con cui, dichiarati deserti i lotti di una procedura di gara telematica per la fornitura in service di sistemi diagnostici, si è indetta nuova gara ed è stato nominato il responsabile unico del progetto. L’impugnazione riguardava segnatamente la parte in cui la delibera estendeva gli effetti del contratto stipulato nel 2017 tra la ricorrente e l’azienda sanitaria al periodo successivo al 31 agosto 2025.
Nel corso del giudizio l’amministrazione ha dapprima rettificato la delibera impugnata, riportando la scadenza della proroga al 31 agosto 2025, e poi aggiudicato definitivamente il lotto relativo ai sistemi diagnostici in favore di altro operatore. La ricorrente ha quindi rinunciato all’istanza cautelare e, in vista dell’udienza di merito, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, essendo le illegittimità denunciate state rimosse in autotutela.
La Motivazione della Corte
Il collegio rileva che la ricorrente ha espressamente dichiarato cessato il proprio interesse alla decisione nel merito, in ragione della intervenuta rimozione in autotutela delle illegittimità denunciate. Su tale premessa il Tribunale applica il principio della piena disponibilità dell’azione: la parte che rinunci alla pronuncia di merito vincola il giudice a prendere atto della caducazione dell’interesse.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. A sostegno il collegio richiama un consolidato orientamento, costituito da Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2216, Consiglio di Stato, sez. II, 31 luglio 2023, n. 7422 e T.A.R. Catania, sez. I, 18 luglio 2022, n. 1931, che confermano la declaratoria di improcedibilità a fronte di una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto alle spese, il Tribunale riconosce la soccombenza virtuale dell’amministrazione resistente: la delibera impugnata aveva disposto, nella sostanza, una proroga tecnica in assenza dei presupposti di legge, come precisati dalla giurisprudenza amministrativa richiamata (Consiglio di Stato, V, 12 settembre 2023, n. 8292; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 13 novembre 2023, n. 3383). Ciò nonostante, in ragione della peculiarità della vicenda contenziosa e della stessa richiesta della parte deducente, il collegio dispone la compensazione delle spese tra le parti.
Il regime delle spese è tuttavia parzialmente derogato: il contributo unificato è posto a carico dell’amministrazione resistente. Il dispositivo ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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