Sei scatti stipendiali anche all’indennità di buonuscita della Guardia di Finanza (TAR Emilia-Romagna n. 173 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 attribuisce i sei scatti stipendiali, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, anche al personale del Corpo della Guardia di Finanza, che rientra nella nozione ampia di forze di polizia delineata dall’art. 16 della legge n. 121/1981. Il d.P.R. n. 150/1987, richiamato dalla disposizione, si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato senza distinguere tra ordinamento civile e ordinamento militare, sicché l’ambito soggettivo comprende gli appartenenti a tutte le forze di polizia. L’art. 1911 c.o.m. ha portata solo rafforzativa e conferma la perdurante vigenza del beneficio per le forze di polizia a ordinamento militare. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 incide esclusivamente sul calcolo della base pensionabile e non modifica il regime dell’indennità di buonuscita. L’inosservanza del termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2 non comporta alcuna conseguenza decadenziale. Il beneficio non può essere escluso invocando un’interpretazione costituzionalmente orientata diretta a ridurre l’esborso erariale, perché il suo contenuto è già chiaramente determinato dal testo normativo.

Il Fatto

I ricorrenti, ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, sono stati congedati a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo. L’INPS aveva liquidato il rispettivo trattamento di fine servizio senza applicare i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987.

Con ricorso depositato l’11 luglio 2023 i ricorrenti hanno chiesto l’accertamento della spettanza del beneficio e l’obbligo dell’Amministrazione di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti nella base di calcolo, oltre rivalutazione e interessi. L’INPS si è costituito contestando l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. All’udienza del 12 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto rilevato che l’Ente resistente non ha contestato in modo specifico il possesso, da parte di tutti i ricorrenti al momento del congedo, dei requisiti di legge per l’acquisizione del beneficio: età anagrafica pari o superiore a 55 anni e anzianità di servizio utile pari o superiore a 35 anni.

Il percorso argomentativo muove dall’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui la nozione di forze di polizia contenuta nell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 è ampia. L’art. 1 del decreto estende i benefici economici del d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell’accordo del 13 febbraio 1987, anche all’Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge n. 121/1981. Il d.P.R. n. 150/1987 si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato senza distinguere tra appartenenti all’ordinamento civile e militare.

Quanto all’ambito oggettivo, il comma 1 dell’art. 6-bis attribuisce i sei scatti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita al personale che cessa dal servizio per età, inabilità o decesso; il comma 2 estende l’attribuzione a chi chieda il collocamento in quiescenza con i richiesti requisiti anagrafici e contributivi. In questo quadro, l’art. 1911 c.o.m. ha portata solo rafforzativa e si limita a non innovare il regime in vigore per il calcolo del trattamento di fine rapporto dei corpi militari di polizia.

Il Tribunale ha quindi escluso che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 possa incidere sul regime dell’indennità di buonuscita: la norma si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come emerge dal tenore letterale e dal richiamo all’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione. Quanto all’eccezione di lettura costituzionalmente orientata in ragione dell’art. 81 Cost., il Collegio ha ribadito il principio già affermato da Cons. Stato, sez. II, 23 marzo 2023, n. 2988: a fronte di una previsione di legge chiara, l’attività interpretativa non può attribuirle un contenuto opposto a quello fatto palese dalle parole. Né rileva la decadenza per l’inosservanza del termine del 30 giugno, poiché Cons. Stato, sez. II, 23 marzo 2023, n. 2982 ha escluso ogni conseguenza decadenziale.

Il ricorso è stato pertanto accolto nel merito, con annullamento degli atti impugnati e accertamento del diritto dei ricorrenti alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita. Sulle relative somme sono dovuti solo gli interessi, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese sono state integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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