Revoca licenza ex art 100 TULPS solo per reiterazione dei fatti (TAR Puglia n. 1196 del 11.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di un esercizio pubblico ai sensi dell’art. 100, comma 2, T.U.L.P.S. n. 773/1931 presuppone la reiterazione dei fatti che hanno determinato la sospensione. La norma introduce un sistema progressivo di provvedimenti a crescente intensità, sicché il più grave atto di revoca non può fondarsi sui medesimi fatti e sulle stesse valutazioni già posti a base della sospensione. Il richiamo generico agli artt. 9 e 10 T.U.L.P.S. non qualifica l’atto come plurimotivato quando manchino circostanze fattuali ulteriori idonee a sorreggerlo. Gli atti meramente confermativi di quelli già impugnati ne seguono l’illegittimità e vanno parimenti annullati.
Il Fatto
Il ricorrente, in proprio e quale amministratore unico della società titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, impugna la determinazione con cui il Comune, su proposta della Questura, ha disposto ai sensi degli artt. 9 e 10 T.U.L.P.S. n. 773/1931 la revoca della S.C.I.A. del 2022. La proposta questorile era stata formulata ex art. 100, comma 2, T.U.L.P.S. cinque giorni dopo l’adozione, da parte della stessa Questura, di un provvedimento di sospensione dell’attività per quindici giorni, ancora in corso di esecuzione.
Il Tribunale, in sede cautelare monocratica prima e collegiale poi, aveva accolto l’istanza disponendo la sospensione degli atti e fissando l’udienza di merito. Le Amministrazioni avevano confermato i provvedimenti con atti successivi, a loro volta impugnati con motivi aggiunti. La causa giunge così alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione centrale: se la revoca possa fondarsi sugli stessi fatti già valutati per la sospensione. La risposta è negativa. Il dato letterale dell’art. 100 T.U.L.P.S. — “qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la licenza può essere revocata” — e la relativa ratio impongono che a sostegno della revoca non siano posti i medesimi fatti, ma una loro ripetizione, in un’ottica di progressività.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa che riconosce nella norma un sistema progressivo di provvedimenti a intensità crescente, adottati da soggetti diversi nell’esercizio di poteri cautelari volti alla tutela dell’ordine pubblico (Cons. Stato, Sez. V, n. 2395 del 2020; Cons. Stato, Sez. III, n. 4529 del 2018). Su questa base, l’illegittimità degli atti impugnati è evidente: la Questura, dapprima con atto del 19 luglio 2024, ha disposto la sospensione, poi, appena cinque giorni dopo, senza alcun fatto sopravvenuto, ha proposto la revoca.
Il Collegio respinge la tesi difensiva delle Amministrazioni secondo cui l’atto sarebbe plurimotivato, in quanto fondato anche sugli artt. 9 e 10 T.U.L.P.S. Rilevano in senso contrario: la distanza temporale minimale tra sospensione e proposta di revoca; l’assenza, in quest’ultima, di circostanze fattuali nuove o reiterate; il richiamo del tutto generico, nell’atto comunale, degli artt. 9 e 10 T.U.L.P.S., privi di supporto fattuale ulteriore. I fatti posti a base della revoca coincidono esattamente con quelli già considerati per la sospensione, che la stessa Questura aveva ritenuto adeguata e proporzionata.
Ne consegue l’illegittimità dei provvedimenti per violazione dell’art. 100 T.U.L.P.S., anche alla luce della Circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/U/010024/12000.A del 17 luglio 2019. Quanto ai motivi aggiunti, la determinazione comunale e la nota questorile dell’11 settembre 2024 hanno carattere meramente confermativo e, adottate in violazione del decreto presidenziale n. 582/2024, seguono la medesima sorte. Il ricorso e i motivi aggiunti sono accolti, con annullamento degli atti e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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