Test di cessione MPS non esonera dal rispetto soglie contaminazione (TAR Lombardia n. 1816 del 14.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di materie prime secondarie, il rispetto dei valori limite previsti dal test di cessione di cui all’Allegato 3 del DM 5 febbraio 1998 non esaurisce gli obblighi che la legge impone per il riutilizzo del materiale recuperato. La disciplina speciale dettata dal DM citato è volta a stabilire le condizioni per cui un materiale non è qualificato come rifiuto e non deroga alla disciplina generale di cui al D.Lgs. n. 152/2006, che resta applicabile quando l’impiego delle MPS determini una concreta contaminazione. In particolare, il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla Tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V, Parte Quarta, del D.Lgs. n. 152/2006 è idoneo a fondare l’accertamento dello stato di inquinamento della falda e la conseguente responsabilità, in applicazione del principio “chi inquina paga”. L’accertamento del nesso eziologico tra la presunta causa di inquinamento e i relativi effetti si basa sul criterio del “più probabile che non”.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un’area già adibita a uso industriale, sulla quale ha realizzato un nuovo insediamento commerciale. Nel corso dei lavori ha riutilizzato, quali materie prime secondarie, i rifiuti non pericolosi generati dalla demolizione degli edifici preesistenti, dandone comunicazione agli enti competenti. Un provvedimento di esclusione dalla VIA aveva imposto, tra le prescrizioni, un piano di monitoraggio ambientale della componente acque sotterranee.

Nei monitoraggi eseguiti nel 2017 la società ha rilevato superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione per i parametri cromo esavalente e idrocarburi e ha notificato agli enti, quale proprietaria incolpevole, la potenziale contaminazione della falda ai sensi dell’art. 245, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006. La Provincia ha avviato il procedimento per l’individuazione del responsabile e lo ha concluso attribuendo la contaminazione alla società, con provvedimento impugnato davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la censura di difetto di istruttoria, con cui la ricorrente contestava la correlazione tra i superamenti delle CSC nella falda e le MPS riutilizzate. Richiamando il consolidato orientamento secondo cui, in materia ambientale, il nesso tra presunta causa di inquinamento ed effetti si accerta secondo il criterio del “più probabile che non” (Cons. Stato Sez. IV, 21.2.2023, n. 1776), il TAR rileva che il nesso eziologico risulta adeguatamente dimostrato dalla presenza dei cumuli di MPS in prossimità dei piezometri che hanno rilevato il cromo, mentre i piezometri esterni al sito non lo hanno rilevato. La deduzione della ricorrente sull’assenza di residui nei terreni è giudicata generica e priva di supporto tecnico.

Passando al profilo giuridico, il Collegio ritiene infondato l’assunto secondo cui la conformità delle MPS ai criteri del DM 5 febbraio 1998 consentirebbe un utilizzo libero del materiale, senza responsabilità in caso di inquinamento. Il DM costituisce disciplina speciale, volta a stabilire le condizioni per cui un materiale non è qualificato come rifiuto, ma non deroga alla disciplina generale del D.Lgs. n. 152/2006. Lo conferma l’art. 1, comma 3, del DM, che impone il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e dell’ambiente.

Il TAR chiarisce che l’applicazione dei parametri del D.Lgs. n. 152/2006 è avvenuta per determinare lo stato di inquinamento del terreno, fuori discussione in causa, e non per negare alle MPS tale qualità. Il DM del 1998 si limita a monitorare il cromo totale, mentre gli sfuggono i valori del cromo esavalente, sicché è possibile che a un cromo totale nei limiti corrisponda un cromo esavalente idoneo a generare inquinamento. In base al principio “chi inquina paga”, il superamento del test non equivale a licenza di inquinare.

Il Collegio respinge anche la tesi secondo cui le MPS non sarebbero matrici ambientali ai sensi dell’art. 240, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 152/2006. L’Allegato 5 si riferisce espressamente alle acque sotterranee, indipendentemente dalla causa della contaminazione. Ciò che rileva è che l’uso delle MPS, per il loro contenuto di cromo esavalente, abbia determinato l’inquinamento. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese per le peculiarità della vicenda e previa estromissione del Comune, estraneo ai provvedimenti impugnati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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