Sei scatti stipendiali e indennità buonuscita del carabiniere a riposo a domanda (TAR Toscana n. 344 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, nel prevedere l’attribuzione di sei scatti stipendiali ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, si applica a tutte le forze di polizia, comprese quelle a ordinamento militare, e dunque anche agli appartenenti all’Arma dei carabinieri. La clausola di salvezza dell’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 conferma la perdurante vigenza del beneficio per il personale delle forze di polizia a ordinamento militare, senza che assuma rilievo la norma speciale di cui all’art. 1, comma 15 bis, d.l. n. 379/1987, non più in vigore per effetto dell’abrogazione della norma novellatrice, non essendo configurabile alcuna reviviscenza. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6 bis, comma 2, non ha natura decadenziale, costituendo un onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 attiene al solo calcolo della pensione e non incide sul trattamento di fine servizio.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri e collocato a riposo a domanda, ha chiesto l’accertamento del diritto alla maggiorazione di sei scatti stipendiali nel calcolo del trattamento di fine servizio, in forza dell’art. 6 bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, in combinato disposto con l’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010. Ha domandato altresì la condanna dell’INPS alla riliquidazione e al pagamento delle differenze, oltre interessi e rivalutazione.

L’Istituto si è costituito chiedendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Difesa e, nel merito, ha contestato l’applicabilità della norma invocata, sostenendo la vigenza della disciplina speciale per il personale militare, l’operatività del d.lgs. n. 165/1997 con onere contributivo a carico dell’interessato, la decadenza per mancato rispetto del termine del 30 giugno e il difetto della qualifica richiesta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di chiamata in giudizio del Ministero della Difesa, ribadendo l’orientamento secondo cui unico soggetto obbligato alla corresponsione dell’indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale; la partecipazione del Ministero al procedimento rileva solo nei rapporti interni di collaborazione (richiamata C.G.A.R.S. n. 926 del 2022).

Nel merito, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 13 della legge n. 804/1973 e dall’art. 32, comma 9 bis, della legge n. 224/1986, per giungere all’art. 1, comma 15 bis, del d.l. n. 379/1987. Quest’ultimo, nel testo sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, escludeva il beneficio in caso di cessazione a domanda. Il Codice dell’ordinamento militare ha abrogato la norma novellatrice: secondo l’orientamento richiamato (C.G.A.R.S. n. 209 del 2023; Cons. Stato n. 2883 del 2023), l’abrogazione travolge anche la disposizione novellata e non si verifica alcuna reviviscenza, istituto di carattere eccezionale (richiamata Corte cost. n. 13 del 2012).

Quanto all’ambito soggettivo, la nozione di forze di polizia contenuta nell’art. 6 bis è ampia e va letta alla luce dell’art. 16 della legge n. 121/1981 e del d.P.R. n. 150/1987, che non distingue tra ordinamento civile e militare. Sul piano oggettivo, il beneficio spetta anche a chi cessa a domanda, alle condizioni di età e anzianità previste.

Il Collegio esclude poi che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 modifichi il regime del trattamento di fine servizio: la norma riguarda il solo calcolo della base pensionabile (richiamata Cons. Stato n. 9997 del 2023). Respinta anche l’eccezione di decadenza: il termine del 30 giugno non è espressamente decadenziale e va letto insieme al comma 3, costituendo un semplice onere sulla tempistica del collocamento a riposo (richiamate Cons. Stato n. 2986 del 2023 e n. 1231 del 2019). Infine, il beneficio spetta anche al dipendente privo di ruoli apicali, stante il riferimento dell’art. 6 bis a tutte le qualifiche.

Il ricorso è accolto. L’INPS è condannato alla riliquidazione con attribuzione dei sei scatti; sulle somme spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione, ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 (richiamata Cass. civ. n. 13624 del 2020). Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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