Pericolosità sociale e reati ostativi precludono il rinnovo del permesso di soggiorno (TAR Trentino-Alto Adige n. 164 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio positivo di pericolosità sociale dello straniero costituisce elemento ostativo al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 4, comma 4, d.lgs. n. 286/1998. Esso può fondarsi su condanne per cd. reati ostativi, anche non definitive, nonché su qualsiasi condotta idonea a denotare pericolosità per l’ordine pubblico. I procedimenti in materia di immigrazione sono sottratti all’intero sistema dei termini di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990, compreso quello ordinario di trenta giorni. L’inerzia dell’Amministrazione non genera affidamento legittimo quando il ritardo si fondi su una precedente disattenzione nella valutazione di condotte illecite note all’istante. I fattori di integrazione e i legami familiari non attribuiscono un diritto incondizionato alla permanenza.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, presentava alla Questura di Bolzano domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. L’Amministrazione respingeva l’istanza rilevando due condanne penali e una sanzione amministrativa, elementi dai quali desumeva un giudizio di pericolosità sociale.

Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR, deducendo la violazione del termine di trenta giorni previsto dall’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990, la maturazione di un affidamento sull’accoglimento e la carenza di motivazione in ordine alla situazione familiare. Il Tribunale rigettava l’istanza cautelare e, all’udienza pubblica, tratteneva la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 4, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, che pone il giudizio di pericolosità sociale quale elemento ostativo al rilascio e al rinnovo del titolo. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale sottolinea che occupazione stabile, integrazione e assenza di pericolosità costituiscono requisiti minimi e indispensabili, non titoli autonomi di accoglimento.

Quanto alle condanne, il TAR rileva che il reato di cui all’art. 572 cod. pen. è richiamato dall’art. 380, comma 2, lett. l-ter), cod. proc. pen. e rientra tra i reati ostativi, per i quali non è necessaria la definitività dell’accertamento. La valutazione di pericolosità, inoltre, prescinde dagli esiti dei procedimenti penali e può fondarsi su elementi indiziari concordanti, secondo l’insegnamento del Consiglio di Stato n. 11386 del 2022. Assume rilievo anche un singolo episodio di particolare gravità, come precisato dal Consiglio di Stato n. 1289 del 2015.

Sul primo motivo, il Collegio esclude la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990. La materia dell’immigrazione è sottratta all’intero sistema dei termini, come affermato dal Consiglio di Stato n. 3649 del 2022 e, in precedenza, dalla sentenza n. 1425 del 2016. La lettura sistematica delle fonti di settore conferma che i procedimenti in questione seguono binari svincolati dalla disciplina generale.

Né sussiste un affidamento legittimo: il ricorrente era stato avvisato con comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e non può invocare una precedente disattenzione dell’Amministrazione, secondo il Consiglio di Stato n. 2549 del 2023. Infine, la motivazione risulta puntuale nel bilanciamento degli interessi, poiché i legami familiari non costituiscono scudo assoluto, restando esperibile lo strumento dell’art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 davanti al giudice minorile. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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