Revoca del permesso di soggiorno UE per condanna ostativa non definitiva (TAR Lombardia n. 1549 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La condanna per reati inerenti agli stupefacenti, anche se non definitiva e resa a seguito di patteggiamento, integra il presupposto ostativo che impone la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo, ai sensi dell’art. 4, comma 3, e art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Il provvedimento del Questore che accerta tale condizione costituisce atto dovuto, non residuando margini di valutazione discrezionale in ordine alla sussistenza del requisito. La pericolosità sociale dello straniero può desumersi dalla gravità e dal disvalore dei fatti accertati in sede penale, senza necessità di ulteriori autonome dimostrazioni. La presenza di legami familiari sul territorio nazionale non costituisce garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o di diniego del rinnovo del titolo.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino albanese giunto in Italia nel 2002, aveva conseguito il diploma professionale e lavorava nel settore dell’edilizia. Nel 2012 la Questura gli aveva rilasciato un permesso di soggiorno di lungo periodo per lavoro subordinato, a durata illimitata. A seguito di una condanna per reati in materia di stupefacenti, con pena di undici anni e due mesi di reclusione, multa e espulsione dal territorio una volta espiata la pena, la Questura avviava il procedimento di revoca.
Esaminate le osservazioni del difensore, il Questore adottava il decreto di revoca del titolo e disponeva l’allontanamento. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Lombardia, deducendo genericità e contraddittorietà della motivazione, violazione di legge, travisamento dei fatti ed eccesso di potere, in particolare per il carattere non definitivo della condanna e per la mancata considerazione della posizione lavorativa e dei legami familiari. Il Ministero dell’Interno chiedeva il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio incentra la decisione sull’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, che non ammette lo straniero condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., per reati previsti dall’art. 380, commi 1 e 2, cod. proc. pen. o per reati inerenti gli stupefacenti. L’art. 5, comma 5, del medesimo decreto prevede che il permesso è revocato quando vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno, salvo che siano sopraggiunti nuovi elementi.
Il ricorrente era stato condannato per i reati di cui agli artt. 74, commi 1 e 3, e 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309/1990, con l’aggravante del crimine organizzato transnazionale e dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Da qui la qualificazione del provvedimento come atto dovuto: i reati sono ostativi al rilascio o rinnovo del titolo e giustificano la revoca anche di un permesso di lungo periodo.
Il Tribunale precisa che ciò vale anche quando la condanna non sia definitiva e sia stata irrogata mediante patteggiamento, come espressamente previsto dalla norma richiamata e indirettamente confermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 88 dell’8 maggio 2023. La censura sul punto è quindi respinta.
Quanto alla pericolosità sociale, il Collegio valorizza le condotte descritte nel provvedimento: l’inserimento in un’organizzazione finalizzata all’importazione dall’Olanda e allo smercio di cocaina sul mercato italiano, con il ruolo di offrire disponibilità nella spedizione, ricezione e recupero dello stupefacente, e l’importazione di circa 2,2 kg di cocaina sequestrati nel gennaio 2018. Tali elementi provano in modo assoluto la pericolosità, a fronte di reati di rilevantissima gravità e di particolare allarme sociale, sanzionati con pena consistente e con l’espulsione, richiamando Cons. Stato, III, n. 8590 del 2023 e TAR Lombardia, IV, n. 2333 del 2023.
Sui legami familiari, la presenza della sorella non rileva, non essendo convivente e non essendo il rapporto idoneo a fondare un ricongiungimento ai sensi dell’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 286/1998. La giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, III, n. 8361 del 2023; III, n. 4030 del 2023) esclude che la famiglia sul territorio costituisca scudo assoluto. Il bilanciamento tra sicurezza collettiva e ordine pubblico risulta ragionevole e motivato. Il ricorso è respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 380 c.p.p. – Arresto obbligatorio in flagranza
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta