Scatti stipendiali per Carabinieri e Guardia di Finanza nel calcolo del TFS (TAR Lombardia n. 1635 del 29.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, nel prevedere i sei scatti del 2,50 per cento da computare ai fini della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, si applica a tutto il personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, compresi gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza, anche in caso di cessazione dal servizio a domanda. L’art. 1911, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010 ha espressamente sancito la perdurante applicazione della disciplina ai militari. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 ha travolto l’art. 1, comma 15-bis, del D.L. n. 379/1987, senza alcuna reviviscenza della formulazione originaria. Il carattere tassativo dell’elenco dell’art. 38 del D.P.R. n. 1032/1973 non osta all’integrazione disposta da norma successiva.

Il Fatto

Tre ex appartenenti alle forze di polizia, due al Corpo della Guardia di Finanza e uno all’Arma dei Carabinieri, si sono congedati a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo. Hanno chiesto la rideterminazione dell’indennità di buonuscita contestando all’INPS l’esclusione dalla base di calcolo della maggiorazione dei sei scatti stipendiali.

Il ricorso investe l’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, modificato dalla legge n. 232/1990, e l’art. 1911 del Codice dell’ordinamento militare. L’Istituto previdenziale e i Ministeri intimati hanno resistito chiedendo il rigetto, sostenendo la non applicabilità della norma ai ruoli militari e l’esclusione del beneficio per la cessazione volontaria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dispone anzitutto l’estromissione dal giudizio dei Ministeri della Difesa e dell’Economia, poiché l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è l’ente previdenziale competente, nei cui confronti soltanto va instaurata la controversia.

Nel merito, il Tribunale richiama la propria giurisprudenza secondo cui nel calcolo dell’indennità per chi ha compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile devono computarsi i sei scatti di cui al comma 1 dell’art. 6-bis. La conclusione vale anche per gli ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza.

Non è condivisa la tesi dell’INPS, che vorrebbe la norma riferita ai soli ruoli della Polizia di Stato e la disciplina dei sei scatti per i militari ricondotta all’art. 1, comma 15-bis, del D.L. n. 379/1987, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990. Il Collegio osserva che l’art. 2268, comma 1, n. 872, del D.Lgs. n. 66/2010 ha abrogato l’art. 11 citato e che, secondo i principi affermati dal giudice costituzionale, l’abrogazione di una disposizione novellatrice non fa rivivere quella originaria. La reviviscenza va esclusa: non è più in vigore la norma che limitava il beneficio ai casi di cessazione per età, inabilità o decesso.

Il Collegio valorizza inoltre l’art. 1911, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010, che espressamente continua ad applicare ai militari l’art. 6-bis: la volontà del legislatore è di una disciplina uniforme per tutte le forze di polizia con qualifiche equiparate, senza distinzione tra ordinamento civile e militare.

Priva di fondamento è anche l’eccezione sul carattere tassativo dell’elenco dell’art. 38 del D.P.R. n. 1032/1973: il riconoscimento degli scatti trova fondamento in norma successiva e dotata di effetto integrativo. Il ricorso è quindi accolto, con accertamento del diritto ai benefici e obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità. Sulla somma spettano i soli interessi legali dal dovuto al soddisfo, esclusa la rivalutazione monetaria per il divieto di cumulo. Spese compensate, con rifusione del contributo unificato a carico dell’Istituto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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