Scatti al personale militare cessato a domanda con requisiti richiesti (TAR Toscana n. 347 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987 e modificato dall’art. 21 legge n. 232/1990, si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresi gli appartenenti all’Arma dei carabinieri, cessato dal servizio a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. conferma l’applicazione della disposizione a tutte le forze di polizia. L’abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987 a opera del codice dell’ordinamento militare non determina la reviviscenza della formulazione originaria, che limita il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso. Il termine del 30 giugno per la domanda di quiescenza non è assistito da sanzione decadenziale.

Il Fatto

Il ricorrente, ex appartenente dell’Arma dei carabinieri con qualifica di Brigadiere Capo, è stato congedato a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile contributivo. L’INPS gli ha liquidato il trattamento di fine servizio senza includere nella base di calcolo i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987.

Il ricorrente ha chiesto al TAR l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita e l’annullamento del prospetto INPS di liquidazione. L’Istituto si è costituito deducendo l’infondatezza del ricorso, sostenendo la non applicabilità della norma al personale militare e l’intervenuta decadenza per tardività della domanda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’argomento secondo cui l’elenco tassativo delle voci computabili sarebbe contenuto nell’art. 38 d.P.R. n. 1032/1973. Richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 1231 del 22.02.2019, rileva che il beneficio trova fondamento in una disposizione successiva e dotata di effetto integrativo rispetto a quella richiamata dall’Istituto.

Il nucleo argomentativo riguarda l’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, che estendeva i sei scatti ai sottufficiali delle forze armate ma nei soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso. Il codice dell’ordinamento militare ha abrogato l’art. 11 legge n. 231/1990, che aveva sostituito tale disposizione. Il TAR esclude la reviviscenza della formulazione originaria: l’abrogazione di una norma novellatrice non fa rivivere quella precedente. La regola vale a maggior ragione nel contesto di una tecnica normativa di tipo codicistico, che aspira alla completezza e non tollera rinvii a disposizioni esterne.

Conferma il ragionamento l’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil., che lascia espressamente ferma, per tutte le forze di polizia, l’applicazione dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987. La nozione di forze di polizia richiamata dalla norma è ampia e ricomprende l’Arma dei carabinieri, come si desume dall’art. 16 legge n. 121/1981 e dall’art. 1 del d.l. n. 387/1987, che estende i benefici al personale militare senza distinzione tra ordinamento civile e militare.

Il richiamo all’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 è inconferente: quella disposizione regola i sei scatti sulla base pensionabile, non sulla liquidazione dell’indennità di buonuscita, come chiarito da TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, n. 384 del 17.12.2021. Quanto al termine del 30 giugno, il Collegio richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui l’ambiguità della disposizione non consente di far discendere alcuna decadenza dalla tardiva presentazione della domanda.

Nel merito, la qualifica di Brigadiere Capo corrisponde alla categoria dei sovrintendenti, espressamente contemplata dall’art. 6-bis, comma 1. Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità e riconoscimento dei soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Le spese sono compensate per la complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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