Sei scatti stipendiali ai militari congedati a domanda e computo nel TFS (Cons. Stato n. 8162 del 11.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo modificato dalla legge di conversione e dalla legge n. 231/1990, estende l’attribuzione di sei scatti stipendiali ai fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita a tutto il personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, senza distinguere tra appartenenti all’ordinamento civile e militare. La nozione di forze di polizia richiamata dalla norma comprende l’Arma dei Carabinieri, sicché il beneficio spetta anche ai militari cessati dal servizio a domanda. L’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 — che limitava il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso — deve ritenersi abrogato per effetto dell’abrogazione della norma novellatrice, non operando la reviviscenza della formulazione originaria. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2 non ha natura decadenziale, ma costituisce un semplice onere che incide sulla tempistica del collocamento a riposo.
Il Fatto
La controversia riguarda la corretta individuazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio spettante ai dipendenti del comparto statale. Un ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, collocato in congedo a domanda, ha chiesto al giudice amministrativo l’accertamento del diritto a includere i sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 tra le voci computabili ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, avendo maturato i presupposti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile.
Il TAR Campania, con la sentenza n. 1631/2024, ha accolto il ricorso e condannato l’INPS alla riliquidazione con inclusione dei sei scatti, oltre interessi legali. L’istituto ha proposto appello, deducendo in via pregiudiziale l’onere decadenziale della domanda di pensionamento entro il 30 giugno, in via preliminare la prescrizione del diritto e nel merito l’errata applicazione della disciplina di settore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione sul termine del 30 giugno. La norma non prevede espressamente alcuna decadenza, e il comma 3 dell’art. 6-bis chiarisce che il collocamento a riposo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda. Il termine è quindi funzionale solo a scandire la tempistica del pensionamento e non condiziona l’attribuzione del beneficio.
La Corte richiama la propria giurisprudenza (Cons. Stato, sez. II, n. 2981/2023 e nn. 2980, 2982 e 2984/2023) e osserva che una diversità di trattamento tra chi presenta domanda entro il termine e chi la presenta negli anni successivi sarebbe priva di ragionevole giustificazione. Solo una norma chiara nel senso della decadenza potrebbe fondarla.
Sull’eccezione di prescrizione, il Collegio conferma che il dies a quo coincide con l’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non con la cessazione dal servizio né con il primo ordinativo. Richiama sul punto Cons. Stato, sez. II, n. 3807/2024 e n. 2980/2023. L’istanza interruttiva risulta tempestiva rispetto a tale decorrenza, sicché l’eccezione è infondata.
Nel merito, la Corte ricostruisce l’evoluzione dell’istituto: dall’art. 13 della legge n. 804/1973 per i vertici della Guardia di finanza, all’art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224/1986 per gli ufficiali, fino all’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987. Quest’ultima disposizione limitava il beneficio ai sottufficiali cessati per età, inabilità o decesso, escludendo il congedo a domanda. Il codice dell’ordinamento militare ha abrogato la norma novellatrice (l’art. 11 della legge n. 231/1990) e, per il Collegio, tale abrogazione travolge anche la disposizione sostituita: la reviviscenza è istituto eccezionale e non opera.
Caduta la limitazione, resta l’art. 6-bis, che si applica al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate. La nozione è ampia e ricomprende l’Arma dei Carabinieri, come conferma il richiamo all’art. 16 della legge n. 121/1981. Il Collegio esclude inoltre il contrasto con gli artt. 3 e 81 Cost., non potendosi usare l’interpretazione costituzionalmente orientata per attribuire alla norma un contenuto opposto. L’appello è pertanto respinto, senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell’appellato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.