TFS e sei scatti, prescrizione dal pagamento dell’ultimo ordinativo (Cons. Stato n. 8161 del 11.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di prescrizione del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione della maggiorazione dei sei scatti stipendiali decorre dalla data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione dal servizio né dall’erogazione del primo importo. Al pagamento, anche rateale, del dovuto va riconnessa natura interruttiva del termine. Il giudice che ravvisi la tardività della domanda rispetto a tale dies a quo deve rilevare d’ufficio il maturarsi della prescrizione, senza necessità di rimessione all’Adunanza Plenaria, essendo l’orientamento consolidato. L’assorbimento delle ulteriori censure impedisce l’esame del merito della pretesa.
Il Fatto
La controversia riguarda la base di calcolo del trattamento di fine servizio spettante agli ex appartenenti alla Polizia di Stato congedati a domanda. Si discute se nella base vada inclusa la maggiorazione dei sei scatti prevista dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
Il TAR Campania, con la sentenza n. 2343 del 2024, aveva accolto il ricorso del dipendente, condannando l’Inps a corrispondere l’indennità di buonuscita con l’inclusione degli scatti di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, oltre interessi legali, respingendo la domanda risarcitoria. L’Inps ha appellato, deducendo in via preliminare la prescrizione del diritto e, in via pregiudiziale, la violazione dell’art. 6-bis sotto il profilo dell’onere decadenziale di presentazione della domanda di pensionamento; nel merito ha contestato la cornice normativa e prospettato il contrasto con gli artt. 3 e 81 Cost.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato rileva che tutte le questioni giuridiche sollevate dall’appellante sono già state scrutinate in precedenti decisioni, alle cui conclusioni ritiene di fare integrale rinvio (Cons. Stato, sez. II, n. 2980, 2981, 2982 e 2984 del 2023; sez. III, n. 1231 del 2019).
Assume quindi rilievo assorbente l’eccezione di prescrizione. La Corte ricostruisce il contrasto giurisprudenziale sulla decorrenza del termine e conferma l’orientamento consolidato, cui il Consiglio di Stato da tempo si è adeguato, secondo cui il dies a quo coincide con l’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale (Cons. Stato, sez. II, n. 3807 del 2024; n. 2827 del 2023). A sostegno richiama la natura interruttiva del riconoscimento del debito riconnessa al pagamento rateale del dovuto. Da ciò esclude la necessità di una rimessione all’Adunanza Plenaria.
Il TAR, tuttavia, non ha considerato che nella specie l’ultimo e unico ordinativo di pagamento è del 4.11.2015, circostanza indicata dall’appellante e non contestata dall’appellato. Il ricorso di primo grado è stato depositato il 20.02.2023: il termine quinquennale risulta pertanto ampiamente superato.
Per questo motivo assorbente l’appello è accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è respinto, essendo prescritto il diritto al ricalcolo del TFS con l’inclusione dei sei scatti. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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