Sei scatti stipendiali ai Carabinieri: diritto al computo nel T.F.S. (TAR Sicilia n. 3069 del 16.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo risultante dall’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990, trova applicazione nei confronti degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, rientrante tra le forze di polizia individuate dall’art. 16 della legge n. 121/1981. L’abrogazione della norma sostitutiva per effetto dell’art. 2268, comma 872, del d.lgs. n. 66/2010 non determina la reviviscenza della previsione iniziale del comma 15-bis. I richiami normativi alla disposizione originaria si intendono pertanto riferiti alla disciplina di cui all’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990. Ne consegue il diritto del dipendente congedato al computo dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, con condanna dell’INPS al pagamento delle somme dovute, oltre interessi e non anche rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente ai Carabinieri e congedato a domanda, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’accertamento del diritto ai benefici economici contemplati dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. La domanda investe l’obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella relativa base di calcolo i sei scatti stipendiali previsti dalla citata disposizione.

Il ricorrente ha chiesto inoltre la condanna dell’Istituto al pagamento delle somme dovute a seguito della riliquidazione, con interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al soddisfo. L’INPS si è costituita con atto di stile depositato dai propri procuratori, senza articolare difese di merito. All’udienza pubblica dell’11 settembre 2024 la causa è stata posta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso richiamando le ragioni della sentenza del CGA n. 865 del 2022, confermata da Cons. Stato, Sez. II, n. 10523 del 2023. La questione centrale riguarda l’avvenuta o meno abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 387/1987 e la sorte dei richiami normativi alla previsione originaria.

Il giudice amministrativo chiarisce che la disposizione iniziale è stata sostituita dall’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990. La successiva abrogazione della norma sostitutiva, disposta dall’art. 2268, comma 872, del d.lgs. n. 66/2010, non produce la reviviscenza del comma 15-bis nella formulazione originaria. Il contenuto precettivo risulta definitivamente venuto meno per effetto della novella del 1990.

Da ciò deriva che tutti i richiami all’art. 1, comma 15-bis devono intendersi effettuati alla disciplina di cui all’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990, ancorché l’intestazione formale della norma resti quella originaria. Analoghe considerazioni valgono per il richiamo contenuto nell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1987, riferito a una disposizione ormai tamquam non esset.

Il Collegio richiama anche il CGA n. 1329 del 2022, secondo cui l’art. 6-bis si applica solo agli appartenenti alla Polizia di Stato e alle altre forze di polizia individuate dall’art. 16 della legge n. 121/1981 — tra cui l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di finanza, il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato — con esclusione di Marina militare e Aeronautica.

Sulla tempestività dell’istanza il Tribunale richiama Cons. Stato n. 1231 del 2019 e ritiene la domanda proposta nei termini. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine all’INPS di corrispondere quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis, oltre interessi dal momento della maturazione del diritto fino all’effettivo soddisfo. La rivalutazione monetaria è esclusa, trattandosi di debito di valuta. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione al procuratore antistatario, non sussistendo ragioni di compensazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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