Sei scatti stipendiali e inclusione nell’indennità di buonuscita per il personale delle forze di polizia (TAR Sicilia n. 3076 del 16.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6 bis d.l. n. 387/1987 trova applicazione nei confronti degli appartenenti alla Polizia di Stato e alle altre forze di polizia individuate dall’art. 16 l. n. 121/1981, tra cui l’Arma dei carabinieri, con esclusione della Marina militare e dell’Aeronautica. L’abrogazione dell’art. 11, primo comma, l. n. 231/1990 per effetto dell’art. 2268, comma 872, d.lgs. n. 66/2010 non determina la reviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 397/1987 nella formulazione iniziale. I richiami normativi a tale ultima disposizione devono intendersi effettuati alla disciplina sostitutiva, ancorché l’intestazione formale della norma resti quella originaria. Ne consegue il diritto del dipendente al ricalcolo dell’indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti stipendiali. Sulle relative somme spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente all’Arma dei carabinieri e congedato a domanda, ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici previsti dall’art. 6 bis d.l. n. 387/1987 e la condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita. Oggetto della domanda è l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione, oltre rivalutazione e interessi.
L’INPS si è costituita con atto di mera forma, senza svolgere difese sostanziali. All’udienza dell’11 settembre 2024 la causa è stata posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso rinviando alle ragioni della sentenza del CGA n. 865 del 2022, richiamata anche dal più recente Consiglio di Stato n. 10523 del 2023. La questione centrale riguarda l’intervenuta o meno abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 397/1987 e le conseguenze sui richiami contenuti nell’art. 6 bis.
Il percorso argomentativo muove da un dato storico-normativo: la previsione originaria dell’art. 1, comma 15-bis, è stata sostituita dall’art. 11, primo comma, l. n. 231/1990. La successiva abrogazione di tale norma da parte dell’art. 2268, comma 872, d.lgs. n. 66/2010 non produce la reviviscenza della formulazione iniziale. La disposizione sostitutiva ha esaurito l’efficacia del precetto precedente, che è venuto definitivamente meno.
Da ciò deriva che tutti i richiami normativi all’art. 1, comma 15-bis, devono intendersi riferiti alla disciplina di cui all’art. 11, primo comma, l. n. 231/1990, anche se l’intestazione formale resta quella originaria. Analoghe considerazioni valgono per il richiamo contenuto nell’art. 4 d.lgs. n. 165/1987, che rinvia a una disposizione ormai tamquam non esset.
Il Collegio precisa poi l’ambito soggettivo del beneficio: la sentenza del CGA n. 1329 del 2022 ha chiarito che l’art. 6 bis si applica agli appartenenti alla Polizia di Stato e alle altre forze di polizia individuate dall’art. 16 l. n. 121/1981, con esclusione della Marina militare e dell’Aeronautica. L’Arma dei carabinieri rientra tra i destinatari.
Quanto alla tempestività della domanda, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1231 del 2019 consente di ritenere tempestiva l’istanza del ricorrente. Il ricorso è pertanto accolto e l’INPS condannato a corrispondere quanto dovuto in applicazione dell’art. 6 bis. Sulle somme maturano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, secondo l’insegnamento di Cass. civ. Sez. lav. n. 13624 del 2020. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione ai procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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