Rettifica della graduatoria concorsuale senza autonoma lesività e improcedibilità del ricorso avverso l’esclusione (TAR Lazio n. 13142 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di rettifica della graduatoria di un concorso pubblico che non incida sulla posizione del candidato è atto meramente consequenziale rispetto alla graduatoria definitiva, privo di autonoma lesività. L’atto immediatamente lesivo è il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva, che deve essere impugnato nel termine decadenziale di sessanta giorni. La mancata impugnazione della graduatoria finale determina l’improcedibilità del ricorso avverso il provvedimento di esclusione, non potendo il candidato trarre alcuna concreta utilità dall’eventuale accoglimento del gravame. L’intervento ad adiuvandum non equivale a tempestiva impugnazione degli esiti concorsuali, ove proposto oltre i termini di legge.
Il Fatto
La ricorrente, candidata al concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici, veniva esclusa dal corso intensivo di formazione per carenza dei requisiti di partecipazione. L’Amministrazione riteneva che l’atto di intervento ad adiuvandum, proposto avverso il mancato superamento della prova scritta del concorso ordinario, non integrasse il requisito del “giudizio pendente” richiesto dalla normativa.
Avverso l’esclusione la ricorrente proponeva ricorso, impugnando successivamente con atti per motivi aggiunti la graduatoria definitiva del 9 agosto 2024, la rettifica del 19 agosto 2024 e l’ulteriore rettifica del 18 dicembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato l’irricevibilità del primo atto per motivi aggiunti, notificato il 6 dicembre 2024, in quanto volto avverso la graduatoria definitiva del 9 agosto 2024, come rettificata il 19 agosto 2024, ormai decorso il termine decadenziale di sessanta giorni di cui all’art. 29 c.p.a.
Con riguardo al secondo atto per motivi aggiunti, il Collegio ha escluso che la rettifica del 18 dicembre 2025 presentasse autonoma lesività. La giurisprudenza citata chiarisce che la rettifica che non incide sulla posizione del candidato è atto meramente consequenziale, travolto automaticamente dall’annullamento della graduatoria definitiva. L’atto immediatamente lesivo resta il provvedimento di approvazione della graduatoria, conclusivo della procedura, sicché il ricorso avverso la sola rettifica è inammissibile per difetto di interesse.
La declaratoria di irricevibilità e inammissibilità ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse sul ricorso principale avverso l’esclusione. La mancata rituale impugnazione dei provvedimenti sopravvenuti rende inutile ogni pronuncia sugli atti prodromici, non potendo l’eventuale accoglimento arrecare alcuna utilità concreta al ricorrente, ormai definitivamente escluso dalla graduatoria.
In via meramente espositiva, il Collegio ha rilevato l’infondatezza nel merito del ricorso, atteso che l’intervento ad adiuvandum era stato proposto ben oltre i termini di impugnazione previsti dalla lex specialis e dall’art. 29 c.p.a.
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Nota della Redazione
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