Sei scatti stipendiali anche in caso di collocamento a riposo a domanda (TAR Emilia-Romagna n. 733 del 23.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987 e modificato dalla legge n. 232/1990, spetta anche al personale collocato in quiescenza a domanda che abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno fissato dal secondo comma della disposizione non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere che incide solo sulla tempistica del collocamento a riposo. La diversità di trattamento tra chi presenta la domanda entro il termine e chi la presenta negli anni successivi non trova ragionevole giustificazione e non può fondarsi su una clausola ambigua. Il beneficio va computato ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Guardia di Finanza, è stato collocato in quiescenza a domanda il 29.1.2016, avendo maturato 36 anni di servizio utile e 58 anni di età, come attestato dal modello elaborato dalla competente direzione provinciale dell’INPS. In sede di liquidazione del trattamento di fine servizio l’Istituto non ha computato i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
Presentata istanza di ricalcolo, l’INPS l’ha respinta con provvedimento del 9 maggio 2022, sul presupposto che il beneficio non spetterebbe in caso di collocamento a riposo a domanda. Il ricorrente ha quindi impugnato il diniego e il prospetto di liquidazione, chiedendo l’accertamento del diritto al ricalcolo con inclusione dei sei scatti, oltre interessi e rivalutazione. L’Istituto non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla lettura dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che al primo comma attribuisce i sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e al secondo comma estende la disposizione al personale che chieda di essere collocato in quiescenza, a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile.
Il Collegio ritiene fuori dubbio che la norma si applichi anche al personale che ha chiesto il collocamento a riposo. Nel caso concreto il ricorrente possiede entrambi i requisiti, sicché gli va riconosciuto quanto disposto dai primi due commi della disposizione.
La questione centrale riguarda la natura del termine del 30 giugno. Il Tribunale richiama la propria precedente pronuncia (TAR Emilia Romagna, sez. I, 16 gennaio 2024, n. 42), che a sua volta recepisce l’insegnamento del CGA, sentenza n. 926/2022 e del Cons. Stato, sez. III, n. 1231/2019. La natura non decadenziale del termine si desume dal dato letterale e dal coordinamento con il terzo comma, che fissa la decorrenza del collocamento a riposo al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda.
Il rispetto del termine è quindi funzionale solo alla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa. Il Collegio esclude che si possa riservare un trattamento diverso a chi presenta la domanda entro il 30 giugno rispetto a chi la presenta negli anni successivi, poiché manca una ragionevole giustificazione di tale disparità. Solo una norma chiara nel senso della decadenza potrebbe fondarla, mentre l’eventuale ambiguità non consente di farne discendere conseguenze preclusive.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’atto impugnato e obbligo per l’INPS di ricalcolare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti, oltre interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese sono compensate in ragione della natura interpretativa della questione.
Nota della Redazione
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