Sei scatti stipendiali: spettano solo con il versamento della contribuzione ulteriore (TAR Puglia n. 358 del 20.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, convertito in legge n. 472/1987, spetta al personale delle Forze di polizia che cessa dal servizio a domanda solo alle condizioni previste dalla normativa sopravvenuta. L’art. 4 del D.Lgs. n. 165/1997 subordina l’attribuzione del beneficio, in caso di collocamento a riposo a domanda, al previo pagamento della restante contribuzione previdenziale calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Il riconoscimento della maggiorazione sulla base di calcolo dell’indennità di buonuscita non può quindi prescindere dal corrispondente obbligo contributivo, in ragione delle esigenze di sostenibilità finanziaria e del principio del pareggio di bilancio. Il ricorrente che non provi l’avvenuto versamento della contribuzione ulteriore non ha diritto all’inclusione dei sei scatti nella base di calcolo del trattamento di fine servizio.

Il Fatto

Alcuni Sottufficiali in servizio permanente effettivo dell’Esercito, dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri, congedati a domanda dopo il compimento dei cinquantacinque anni e con oltre trentacinque anni di servizio utile, hanno ottenuto il trattamento di fine servizio. Secondo la loro prospettazione, l’INPS avrebbe liquidato il trattamento senza includere nella base di calcolo la maggiorazione dei sei scatti prevista dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, applicabile alle forze armate per il richiamo contenuto nell’art. 1911 del D.Lgs. n. 66/2010.

Con note del settembre 2021 i ricorrenti hanno chiesto il ricalcolo, ricevendo riscontro negativo dall’Istituto, che ha sostenuto il riconoscimento del beneficio solo per cessazione per limiti di età, decesso e inabilità. Hanno quindi proposto ricorso per ottenere la condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita e al pagamento delle differenze, con interessi e rivalutazione. Nel corso del giudizio quattro ricorrenti hanno rinunciato agli atti e all’azione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto affermato la propria giurisdizione, trattandosi non della vicenda pensionistica di un militare, devoluta alla Corte dei conti, ma del riconoscimento di un trattamento relativo al pregresso periodo di servizio, materia rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come già ritenuto dal TAR Lazio n. 1721 del 13.2.2018.

Nel merito, il collegio ha ricordato che l’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 riguarda il personale della Polizia di Stato e quello delle forze di polizia con qualifiche equiparate. Il ricorrente, appartenendo all’Arma dei Carabinieri, rientra tra i destinatari, ma l’appartenenza a una Forza di polizia non è l’unico requisito richiesto.

Il comma 2 della norma estendeva il beneficio al personale cessato per dimissioni volontarie a condizione del compimento dei cinquantacinque anni e di trentacinque anni di servizio utile. Tale previsione è stata però superata dall’art. 4 del D.Lgs. n. 165/1997, che esclude dai casi di attribuzione del beneficio il collocamento a riposo a domanda, salvo il previo pagamento della restante contribuzione previdenziale calcolata in relazione ai limiti di età del grado rivestito.

Il Tribunale ha quindi individuato le condizioni cumulative per accedere ai sei scatti in caso di collocamento a domanda: il compimento dei cinquantacinque anni, la maturazione dei trentacinque anni di servizio utile, la presentazione della domanda entro il 30 giugno dell’anno di maturazione di entrambi i requisiti e il versamento della contribuzione ulteriore.

Sul punto il collegio ha richiamato l’orientamento del TAR Trentino-Alto Adige n. 17 del 06.02.2023, secondo cui l’indennità di buonuscita non può essere sottratta, in caso di cessazione a domanda, al pagamento della restante contribuzione per il riconoscimento dei sei aumenti periodici, perché ciò contrasterebbe con il pareggio di bilancio di cui agli artt. 81 e 97 Cost..

Nel caso concreto è mancato proprio il versamento della contribuzione ulteriore: il ricorrente non ha fornito adeguata prova del diritto al beneficio sul presupposto del pagamento della contribuzione residua. Il ricorso è stato pertanto respinto per tale posizione e dichiarato improcedibile per i restanti ricorrenti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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