Sopravvenuta carenza di interesse per nuovo progetto assentito in corso di giudizio (TAR Lombardia n. 1737 del 08.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse a ricorrere, quale condizione dell’azione ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ. e dell’art. 39 cod. proc. amm., deve essere concreto e attuale, nel senso che la pronuncia giurisdizionale favorevole deve arrecare una diretta e immediata utilità alla parte ricorrente. Se, nelle more del giudizio, il ricorrente ottiene l’assenso a un nuovo progetto edilizio relativo al medesimo immobile e ne avvia la realizzazione, il provvedimento di diniego impugnato si riferisce a un progetto ormai superato. L’eventuale accoglimento del ricorso risulterebbe privo di utilità, perché l’amministrazione sarebbe tenuta a rivalutare l’assentibilità di un progetto non più attuale. Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un immobile composto da tre corpi di fabbrica in Milano e ha presentato al Comune un’istanza di permesso di costruire per un intervento qualificato di ristrutturazione edilizia. Il progetto prevedeva, quanto al corpo A, la trasformazione del fabbricato in edificio residenziale mediante demolizione e ricostruzione con modifica di sagoma; quanto al corpo B, modifiche interne ed esterne.
Esaurita l’istruttoria, il Comune ha inviato il preavviso di diniego, segnalando tra l’altro la necessità di verificare il rispetto della distanza minima assoluta di dieci metri ai sensi dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, stante la prevista demolizione e ricostruzione con modifica dell’ingombro. Dopo le osservazioni della società, l’istanza è stata rigettata con provvedimento del 20.12.2019. La società ha impugnato il diniego e il preavviso per violazione di legge ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta in via preliminare l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune con memoria depositata ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm. L’amministrazione ha rappresentato che nelle more del giudizio la ricorrente, con SCIA del 24.12.2020 e successiva variante del 09.05.2022, ha presentato un nuovo progetto sugli stessi immobili, ottenendo una valutazione favorevole all’esito dell’istruttoria tecnica.
La ricorrente ha replicato di aver presentato il nuovo progetto al solo fine di non rimanere inerte e di non voler rinunciare al ricorso. Il Collegio non condivide tale prospettazione e ritiene fondata l’eccezione.
Il Tribunale richiama la regola secondo cui l’interesse a ricorrere deve essere concreto ed attuale: la pronuncia favorevole deve arrecare una diretta e immediata utilità alla parte. Nel caso di specie, la circostanza che la società abbia presentato e iniziato la realizzazione del nuovo progetto assentito dal Comune, come risulta dalle difese e dai documenti in atti, determina una modifica della realtà fattuale.
Il provvedimento impugnato si è dunque espresso in merito a un progetto ormai superato. L’eventuale accoglimento del ricorso risulterebbe privo di utilità per la ricorrente, perché l’amministrazione sarebbe in ipotesi tenuta a rivalutare l’assentibilità di un progetto non più attuale. Non sussiste pertanto alcun interesse concreto e attuale alla decisione di merito.
Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La considerazione della fattispecie complessiva giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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