Scatti stipendiali al personale delle forze di polizia ai fini del TFS (TAR Lombardia n. 71 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito con legge n. 472/1987 e modificato dall’art. 21 legge n. 231/1990, spetta a tutto il personale delle forze di polizia, ad ordinamento civile e militare, e non al solo personale della Polizia di Stato. Il beneficio opera ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita. Il regime oneroso di cui all’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 è dettato ai soli fini pensionistici ed è inapplicabile alle fattispecie di liquidazione del trattamento di fine servizio. L’abrogazione dell’art. 11 legge n. 231/1990 ad opera dell’art. 2268, comma 1, lett. 872) cod. ord. mil. non comporta la reviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, sicché non può ritenersi in vigore la norma che limitava il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso. Il termine per la domanda di collocamento in quiescenza non è assistito da sanzione decadenziale, per l’ambiguità della disposizione.
Il Fatto
Il ricorrente, ex Appuntato dell’Arma dei Carabinieri, è cessato dal servizio a domanda il 05.04.2018, con decorrenza del congedo pensionistico dal giorno successivo. Al collocamento in quiescenza aveva 56 anni e 9 mesi di età e 42 anni, 8 mesi e 16 giorni di servizio utile.
Ha quindi agito davanti al TAR per ottenere la riliquidazione dell’indennità di buonuscita con l’inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, chiedendo la condanna dell’INPS al pagamento di € 7.651,94, ovvero la determinazione ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. o mediante verificazione tecnica o c.t.u. L’Istituto si è costituito eccependo il difetto del requisito soggettivo, riservando il beneficio alla sola Polizia di Stato, e la decadenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il quadro normativo: l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e la sua estensione al personale che chieda il collocamento in quiescenza con i requisiti anagrafici e di servizio; l’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987; l’art. 4 d.lgs. n. 165/1997; l’art. 1911 cod. ord. mil. e l’art. 2268 cod. ord. mil. sul riordino delle abrogazioni.
Sul piano soggettivo, il Tribunale aderisce all’indirizzo prevalente della giurisprudenza amministrativa, che riconosce il beneficio a tutti gli appartenenti alle forze di polizia, civili e militari. Richiama, tra le altre, Cons. Stato, sez. II, n. 4844 del 2023, n. 3914 del 2023, n. 2985 del 2023 e n. 3317 del 2024, oltre a CGARS n. 926 del 2022, segnalando l’orientamento contrario di prime decisioni di merito.
Il percorso argomentativo muove da tre passaggi. Anzitutto, l’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, che assoggetta a regime oneroso gli scatti per il personale in congedo a domanda, vale ai soli fini pensionistici e non concerne il trattamento di fine servizio. In secondo luogo, l’abrogazione dell’art. 11 legge n. 231/1990 non produce reviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987: l’abrogazione legislativa non ripristina le norme già abrogate, salvo espressa previsione. Non torna quindi in vita la disposizione che escludeva il beneficio in caso di cessazione a domanda. Infine, l’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. conferma che l’art. 6-bis continua ad applicarsi alle forze di polizia a ordinamento militare; e l’art. 16 legge n. 121/1981 include l’Arma dei Carabinieri tra le forze di polizia.
Quanto all’eccezione di decadenza, il Collegio la respinge: il termine per la domanda di collocamento in quiescenza previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non è assistito da sanzione decadenziale, per l’ambiguità della disposizione che ne compromette la chiarezza dei presupposti. La norma, del resto, allude allo status soggettivo dell’interessato più che agli oneri procedimentali.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale accerta il diritto del ricorrente ai benefici dell’art. 6-bis e condanna l’INPS a rideterminare l’indennità di buonuscita entro sessanta giorni, includendo i sei scatti nella base di calcolo. Irrilevante è il mancato riconoscimento da parte dell’amministrazione di provenienza, attenendo ai rapporti interni tra Ente e amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2.500,00, con distrazione.
Nota della Redazione
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