Atto plurimotivato e vincolo Ponte sullo Stretto: basta una ragione legittima (TAR Sicilia n. 3127 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel provvedimento amministrativo plurimotivato è sufficiente il riscontro della legittimità di una sola delle autonome ragioni giustificatrici perché il ricorso avverso l’atto vada rigettato, risultando superfluo l’esame delle censure riferite alle altre rationes decidendi. Il vincolo urbanistico derivante dal progetto preliminare del Ponte sullo Stretto, prorogato dall’art. 1, comma 487, legge n. 186/2022, preclude all’amministrazione ogni ulteriore valutazione in ordine alla compatibilità dell’intervento e giustifica il diniego del permesso di costruire. Il giudizio di legittimità resta ancorato al canone del tempus regit actum: l’approvazione sopravvenuta del progetto definitivo non incide sulla legittimità del provvedimento emesso nella vigenza della pianificazione anteriore. La motivazione per relationem al preavviso di rigetto è adeguata quando l’atto richiamato sia stato messo a disposizione del destinatario.

Il Fatto

La società ricorrente chiedeva al Comune di Messina il rilascio del permesso di costruire per una media struttura di vendita su un’area ricadente nel P.R.G. in zona P.P.R. As, all’interno dell’Ambito di Risanamento “A”. L’ufficio procedente, con nota del 6 maggio 2024 ex art. 10-bis legge n. 241/1990, rilevava tre profili ostativi: incompatibilità con la destinazione urbanistica, vincoli derivanti dalla variante al P.R.G. per il progetto del Ponte sullo Stretto e discrepanza tra area mercatale e area commerciale. Dopo quasi un anno il Comune rigettava l’istanza, confermando le medesime ragioni.

La società impugnava il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo la carenza motivazionale, l’estraneità dell’area ai vincoli e la compatibilità della destinazione mercatale con quella commerciale. Il Comune si costituiva e insisteva sulla vigenza del vincolo e sull’irrilevanza delle altre censure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica il provvedimento come atto plurimotivato e ne trae la conseguenza processuale: accertata la legittimità di una sola ragione giustificatrice, il ricorso va rigettato anche ove le altre censure fossero fondate. Il richiamo è a Cons. Stato, Sez. I, parere n. 11/2023 e a Cons. Stato, sez. III, n. 1248 del 2025.

Nel merito, la censura sull’estraneità dell’area al vincolo non è dimostrata. Il progetto preliminare e il certificato di destinazione urbanistica attestano che la particella è sottoposta “totalmente” al vincolo, in parte in area di cantiere e in parte in fascia di rispetto per collegamenti stradali e ferroviari. Il certificato ha carattere dichiarativo-cognitivo, ma la ricorrente non offre prova contraria.

Sulla vigenza, il Collegio valorizza la proroga disposta dall’art. 1, comma 487, legge n. 186/2022, che ha esteso la durata di tutti i vincoli relativi al progetto approvato con le deliberazioni CIPE n. 66 del 2003 e n. 91 del 2008. Al momento del diniego il progetto definitivo non era approvato: i vincoli erano vigenti e il Comune non avrebbe potuto decidere diversamente. Il Collegio aggiunge che, anche in ipotesi di decadenza, l’area sarebbe riconducibile a zona bianca, con regime che preclude le nuove costruzioni nel centro abitato, richiamando C.G.A. n. 51 del 2023.

Quanto all’approvazione del progetto definitivo con delibera CIPESS del 6 agosto 2025, il Collegio oppone il canone del tempus regit actum: l’atto è successivo al diniego e non può mutarne la legittimità. La motivazione per relationem è poi ritenuta adeguata, secondo l’orientamento di Cons. Stato, sez. VII, n. 1655 del 2025 e Cons. Stato, sez. VI, n. 3001 del 2023, essendo il preavviso stato notificato alla parte. Le osservazioni orali del tecnico non sono state trasfuse per iscritto e comunque non avrebbero mutato la determinazione. Il ricorso è quindi rigettato, con spese compensate per la peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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