Demolizione integrale illegittima se la parte abusiva è scorporabile (C.G.A.R.S. n. 66 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione dell’intero edificio è illegittimo quando il manufatto, regolarmente assentito e autonomamente utilizzabile, presenti un quid novi abusivo materialmente scorporabile dalla parte legittima. In tal caso l’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 opera solo per quanto abusivamente realizzato, mentre le difformità parziali della parte assentita vanno sanzionate ai sensi dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001, eventualmente con sanzione pecuniaria. L’art. 6 d.P.R. n. 380/2001 qualifica come libere le opere di protezione degli spazi esterni volte solo a ottimizzare le potenzialità del preesistente manufatto. La demolizione totale è ammessa soltanto quando gli interventi abusivi rendono non più identificabile e ripristinabile quanto regolarmente edificato.
Il Fatto
L’appellante ha acquistato nel 2017 un immobile su cui insisteva una casetta prefabbricata realizzata nel 1977 in forza di licenza edilizia, poggiante su un basamento in cemento armato progettato con sistema intelaiato e pilastri. L’originaria proprietaria aveva poi chiuso con muri in conci di tufo i tre lati aperti della struttura, ricavando un vano seminterrato, e collocato ringhiere perimetrali a protezione dal dirupo.
A seguito di sopralluogo del 2020, il Comune di Bagheria ha contestato plurime difformità — aumento di volume, piano seminterrato, terrazzo e balcone, veranda lignea — e ha ordinato la demolizione dell’intero edificio ai sensi degli artt. 31 e 44 d.P.R. n. 380/2001, qualificando le opere in totale difformità. Il TAR Sicilia, Sez. III, ha respinto il ricorso con sentenza n. 03547/2022. L’appellante ha impugnato deducendo travisamento dei fatti e violazione del principio di proporzionalità, avendo già rimosso i muri perimetrali prima della notifica del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo richiamando l’orientamento di Cons. St., Sez. VI, n. 3179 del 2015. Le norme che impongono la rimozione delle difformità rispetto al progetto assentito vanno lette in conformità ai principi, di rilevanza anche comunitaria, di proporzionalità e ragionevolezza. Ove sussista un manufatto regolarmente assentito e autonomamente utilizzabile, l’esecuzione di altre opere costituenti quid novi ugualmente suscettibile di utilizzazione autonoma comporta l’applicazione dell’art. 31 solo per quanto abusivamente realizzato, quando lo scorporo della parte assentita sia materialmente possibile.
La Corte chiarisce che per le difformità parziali della parte regolarmente edificata la sanzione resta demolitoria, ma ai sensi dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001, per il volume aggiuntivo ricavato con mere tamponature del porticato autorizzato, con eventuale sanzione pecuniaria per le altre difformità minori non eliminabili senza pregiudizio della parte conforme. La demolizione dell’intero fabbricato è ammessa solo quando gli interventi abusivi rendono non più identificabile e ripristinabile quanto regolarmente edificato.
Nel caso concreto tale situazione non ricorre. Il basamento in cemento armato era previsto nel progetto vistato dal Genio civile, e lo scorporo è materialmente possibile, potendosi riportare la struttura al livello originario con ripristino del carattere di fondazione della parte interrata. Il Collegio valorizza altresì la rimozione dell’aumento di volumetria già operata dall’appellante.
Quanto al secondo motivo, la Corte richiama TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, n. 8328 del 2013: ai sensi dell’art. 6 d.P.R. n. 380/2001 sono libere le opere di protezione degli spazi esterni che, indipendentemente dai materiali, mirano solo a ottimizzare le qualità intrinseche del preesistente manufatto. L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, il provvedimento impugnato è annullato, con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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