Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse su concessioni demaniali portuali (TAR Liguria n. 489 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso gli atti di una procedura di comparazione e di rilascio di concessioni demaniali marittime diviene improcedibile quando, per il tempo trascorso e per gli atti medio tempore adottati dall’amministrazione, sopravvenga una carenza di interesse alla decisione. La declaratoria presuppone una richiesta di parte, che il giudice amministrativo recepisce anche nella qualificazione giuridica precisata in udienza dal difensore. La definizione in rito del giudizio comporta, ove le parti vi aderiscano, la compensazione delle spese di lite. Il principio opera sul piano processuale e non investe la legittimità degli atti impugnati, che resta sottratta a scrutinio.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un’istanza di concessione demaniale marittima per un compendio destinato alla nautica da diporto, impugnava davanti al TAR Liguria gli atti con i quali l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale aveva avviato la comparazione delle domande concorrenti e, in esito, rilasciato il compendio a un’altra società. L’impugnazione investiva le deliberazioni del Comitato di Gestione, le licenze concessorie succedutesi nel tempo e i provvedimenti presupposti, compresi quelli adottati in favore del fallimento del precedente concessionario.

Con motivi aggiunti la ricorrente estendeva l’impugnazione agli atti sopravvenuti. Nel corso del giudizio, con istanza del 22 maggio 2024, chiedeva la declaratoria della cessata materia del contendere in ragione del tempo trascorso e degli atti nel frattempo adottati. L’amministrazione resistente aderiva alla richiesta di compensazione delle spese. In udienza il difensore precisava che l’istanza andava intesa come richiesta di declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della richiesta così come precisata dal difensore in udienza e la qualifica nei termini dell’improcedibilità delle impugnazioni per sopravvenuto difetto di interesse. La scansione argomentativa è essenziale: la domanda di parte, la sua precisazione in sede di discussione, l’adesione dell’amministrazione sul capitolo delle spese.

La decisione si fonda sugli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm. La prima disposizione consente di definire il giudizio con sentenza in rito quando sopravvenga una carenza di interesse alla decisione; la seconda disciplina la pronuncia sulle spese in caso di definizione del giudizio in rito. Il Tribunale non scende all’esame dei motivi di ricorso né dei motivi aggiunti, restando la legittimità degli atti amministrativi impugnati estranea al perimetro della pronuncia.

La definizione in rito riflette l’esaurimento dell’interesse alla pronuncia di annullamento, conseguente al tempo trascorso e alla sopravvenienza degli atti adottati dall’amministrazione nel corso del giudizio. Il Collegio non procede ad autonoma valutazione del merito, limitandosi a recepire l’approdo condiviso dalle parti sul piano processuale.

Sul piano delle spese, il Tribunale dispone la compensazione, in coerenza con l’adesione dell’amministrazione resistente alla richiesta della ricorrente. Il dispositivo ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa, secondo il modulo proprio della giurisdizione amministrativa di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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