Carta docente: ottemperanza parziale e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 1211 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che riconosce il diritto del docente al beneficio della Carta docente, l’avvenuto pagamento delle sole spese legali non integra esecuzione dell’obbligo principale, che resta ineseguito quanto al capitale. Il giudice amministrativo, accertata la perdurante inerzia dell’Amministrazione anche dopo il sollecito dichiarato in udienza, accoglie l’istanza e nomina il commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti necessari. La nomina può essere conferita a un dirigente della stessa struttura debitrice, con termine di sessanta giorni e senza corresponsione di compenso, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nell’organizzazione dell’ente. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza sostanziale dell’Amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, con sentenza n. 313/2024 del 28 giugno 2024, il riconoscimento del diritto a fruire del beneficio economico denominato Carta docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge 107/2015, per cinque anni scolastici, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di euro 500,00 per ciascun anno, oltre rivalutazione e interessi, e alla rifusione delle spese.

La sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha liquidato le spese legali in favore dei procuratori antistatari, ma non ha corrisposto il capitale riconosciuto dal giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’oggetto del giudicato e ne individua l’ampiezza. La condanna comprendeva il riconoscimento del contributo per gli anni scolastici indicati, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali e la rifusione delle spese di lite. L’esecuzione intervenuta riguarda esclusivamente quest’ultimo capo, con la liquidazione in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.

Su questo punto il ragionamento del Tribunale è lineare: il pagamento delle spese esaurisce un autonomo titolo accessorio e non incide sull’obbligo principale. Il giudicato sul riconoscimento del capitale resta perciò ineseguito, e tale inesecuzione è idonea a fondare il ricorso ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.

Nessuna valenza esecutiva viene riconosciuta al sollecito che la difesa erariale ha dichiarato di aver rivolto all’Amministrazione. Il Tribunale rileva che tale iniziativa non è accompagnata da indicazioni utili a una definizione tempestiva e bonaria della controversia. La dichiarazione resta dunque una manifestazione di intenti, priva di effetti satisfattivi.

Accertata l’inerzia, il Collegio accoglie l’istanza di nomina del commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva. L’incarico è conferito al Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’Ufficio, e con termine di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Quanto al compenso, il Tribunale esclude la liquidazione, perché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Sulle spese del giudizio di ottemperanza si applica la regola della soccombenza: il Ministero è condannato al pagamento di euro 500,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La decisione tiene conto della serialità della causa nella quantificazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *