Mandante ATI tenuta alla restituzione del contributo ingiunto alla capogruppo (Cons. Stato n. 7408 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La stipula del protocollo di intesa da parte della mandataria con rappresentanza dell’ATI rende solidalmente responsabili anche le mandanti per l’obbligo di restituzione del contributo pubblico revocato, indipendentemente dall’applicabilità della disciplina sui raggruppamenti temporanei di imprese. Lo scioglimento dell’ATI non esonera le imprese dalle responsabilità liberamente e consapevolmente assunte con la sottoscrizione della convenzione. La funzione delle obbligazioni solidali passive, ai sensi dell’art. 1292 c.c., consente al creditore di agire contro qualunque condebitore, mentre le singole responsabilità restano relegate ai rapporti interni secondo il criterio della parziarietà di cui all’art. 1298 c.c. Le censure prospettate per la prima volta in appello sono inammissibili, riemergendo con l’impugnazione l’intero thema decidendum del giudizio di primo grado.
Il Fatto
Con due ricorsi la società cooperativa appellante e altra impresa hanno impugnato il decreto con cui la Regione ha ingiunto alle stesse, quali mandanti di un’ATI, il pagamento di € 4.500.000,00 oltre interessi, in solido con la mandataria. L’ingiunzione si fondava sull’art. 37 del d.lgs. 163/2006 e sull’obbligo restitutorio derivante dalla revoca del contributo concesso per un programma di riqualificazione urbana.
Il contributo era stato erogato alla mandataria in qualità di soggetto attuatore, in esecuzione di un protocollo di intesa sottoscritto con la Regione e il Comune. La decadenza era stata disposta per il mancato rispetto della destinazione degli alloggi alla locazione agevolata; la relativa impugnazione era stata accolta in primo grado e poi respinta in appello. Il TAR ha rigettato il ricorso avverso l’ingiunzione e la società ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare il profilo processuale. Con l’appello riemerge l’intero thema decidendum del giudizio di primo grado e il giudice può esaminare i motivi già dedotti, ma non le censure nuove, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. IV, sentenza 15 luglio 2023, n. 6950. Sono pertanto inammissibili le doglianze sulla non imputabilità dell’inadempimento e sull’intervenuto scioglimento dell’ATI, formulate solo in secondo grado.
Nel merito, la Corte ritiene le censure comunque infondate. Il decreto di ingiunzione è stato emesso nei confronti dell’ATI e quindi anche dell’appellante, in forza della convenzione stipulata dalla mandataria. Il Collegio precisa che, indipendentemente dall’applicabilità al caso della disciplina dei contratti pubblici sui raggruppamenti, dalla sottoscrizione del protocollo emerge che la mandataria ha agito con rappresentanza anche della società appellante, sicché le obbligazioni contratte ricadono anche sulle mandanti.
La stipula del protocollo ha determinato l’emersione pacifica di un’obbligazione solidale tra tutte le imprese dell’ATI, avente ad oggetto la realizzazione del programma costruttivo dietro corresponsione del contributo. Quanto allo scioglimento del raggruppamento, esso è irrilevante: non può esonerare le imprese stipulanti dalle responsabilità assunte con la convenzione in caso di violazione delle condizioni stabilite.
Né rileva che la causa della decadenza sia imputabile alla mandataria. La funzione delle obbligazioni solidali passive, ai sensi dell’art. 1292 c.c., è costituire un titolo che il creditore può far valere contro qualunque condebitore. Le questioni sulle singole responsabilità restano relegate ai rapporti interni, ove opera il criterio della parziarietà ex art. 1298 c.c. L’appello è respinto, con condanna alle spese liquidate in € 6.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1292 c.c. – Nozione della solidarietà
- Art. 1298 c.c. – Rapporti interni tra debitori o creditori solidali