Prova presuntiva degli adempimenti pubblicitari e limiti dell’appello (Cons. Stato n. 6882 del 14.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli adempimenti di pubblicità previsti dall’art. 166, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006 per le infrastrutture strategiche possono essere provati anche mediante presunzioni semplici, non essendo la prova documentale tipica l’unico mezzo ammesso e non prevedendo la normativa speciale alcuna deroga all’art. 2729 cod. civ. Il giudice è tenuto a valutare gli indizi in modo complessivo, secondo i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Nel processo amministrativo l’appello è a critica libera, ma la parte appellante non è esonerata dall’indicare le specifiche censure alla sentenza impugnata: la mera riproposizione dei motivi di primo grado non è sufficiente ai fini dell’ammissibilità.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura espropriativa per la realizzazione del collegamento stradale “Cisterna-Valmontone”, infrastruttura strategica approvata con delibere CIPE. Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, ha respinto il ricorso, ritenendo assolti gli adempimenti pubblicitari, provata tramite elementi indiziari la pubblicazione degli avvisi e tardivamente impugnate le delibere presupposte.
L’appellante ha contestato il ricorso alla prova presuntiva, sostenendo che solo la produzione dei quotidiani avrebbe potuto dimostrare la pubblicità, e ha reiterato le censure di primo grado sull’illegittimità derivata del decreto di esproprio e sulla proroga legislativa della dichiarazione di pubblica utilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, incentrato sull’ammissibilità della prova presuntiva. Richiamati l’art. 2727 cod. civ. e l’art. 2729 cod. civ., il Consiglio di Stato ribadisce l’orientamento consolidato secondo cui la precisione attiene al fatto noto, la gravità al grado di probabilità del fatto ignoto e la concordanza alla convergenza degli indizi.
Il giudice deve articolare il ragionamento in due momenti: analisi di tutti gli elementi indiziari e loro valutazione complessiva, senza analisi atomistica. Su questa base, il ricorso alle presunzioni semplici è pienamente legittimo, non essendo escluso dalla normativa speciale applicabile.
La tesi dell’appellante — che solo l’atto tipico costituirebbe prova — è priva di fondamento normativo. Il TAR ha analizzato la documentazione e ha valorizzato atti ufficiali e delibere pubblicate in Gazzetta Ufficiale, con indicazione di date e quotidiani. Le contestazioni di attendibilità, inoltre, hanno colpito parti delle delibere CIPE ormai inoppugnabili.
Il Consiglio di Stato rileva poi che l’appello non contiene specifiche censure avverso il capo sulla mancata impugnazione degli atti presupposti. Pur essendo l’appello a critica libera ex art. 91 cod. proc. amm., resta fermo l’onere di indicare le ragioni di erroneità della sentenza ex art. 101 cod. proc. amm., non bastando la riproposizione dei motivi di prime cure.
Respinto il primo motivo, il Collegio dichiara assorbiti i restanti, mere reiterazioni non esaminabili senza la riforma della sentenza. L’eccezione di incostituzionalità dell’art. 7-bis, comma 4, d.l. n. 68 del 2022 è dichiarata irrilevante e manifestamente infondata: la proroga legislativa è circoscritta nel tempo e non difetta di proporzionalità. L’appello è respinto, con conferma della sentenza e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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