Condono e abusi in zona vincolata senza parere della Soprintendenza (TAR Campania n. 3154 del 15.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio disciplinato dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003, le opere abusive rientranti nella tipologia 1 dell’allegato 1 e realizzate su immobili soggetti a vincolo paesaggistico istituito prima della loro esecuzione non sono suscettibili di sanatoria. Il vincolo opera come preclusione assoluta, cosicché il Comune non è tenuto ad acquisire il parere della Soprintendenza: la valutazione di compatibilità sarebbe superflua per difetto dei presupposti di legge della sanatoria. Il diniego è legittimo quando si fondi sull’accertata realizzazione di nuovi volumi e nuove superfici in zona vincolata e sul contrasto con gli strumenti urbanistici. Il decorso del tempo non determina la formazione del silenzio-assenso, poiché il procedimento non può concludersi tacitamente in presenza di un’istanza che difetta dei requisiti oggettivi previsti dalla legge.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile in Sorrento, presentava nel dicembre 2004 due istanze di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003, per la sanatoria di un’abitazione unifamiliare e di un manufatto ad uso abitativo edificati sulla medesima particella. A seguito di un sopralluogo e della relazione tecnica dell’Ufficio Antiabusivismo, il Comune accertava la realizzazione di ulteriori opere sine titolo, con incrementi di superficie e volume rispetto a quanto dichiarato nelle istanze.
Con due provvedimenti del 24.08.2021 il Dirigente respingeva le domande, rilevando che le opere ricadevano nella tipologia 1 e non erano conformi agli strumenti urbanistici, in zona soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale. Il ricorrente impugnava i dinieghi davanti al TAR Campania, lamentando la mancata richiesta del parere alla Soprintendenza, la genericità della motivazione sul contrasto urbanistico, la formazione del silenzio-assenso e la scorporabilità delle opere ulteriori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Il punto centrale è la qualificazione dell’abuso: le opere rientrano nella tipologia 1, ossia tra gli abusi maggiori, e non nelle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato alla legge n. 326/2003, le sole astrattamente sanabili in area vincolata. Il Comune ha accertato una evidente trasformazione edilizia del territorio, con nuovi volumi e superfici in contrasto con il PUC, zona E4 “area agricolo-ambientale”, e con il PUT.
Quanto all’omessa acquisizione del parere della Soprintendenza, il TAR richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 3903 del 2018: la valutazione di inammissibilità del condono, accompagnata dalla considerazione dell’inutilità di coinvolgere l’Autorità di tutela, risponde all’economicità dell’azione amministrativa. Il vincolo paesaggistico fissa una preclusione assoluta, che rende superflua ogni verifica di compatibilità. Il Collegio cita altresì Cons. Stato, Sez. IV, n. 4619 del 2013 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 4007 del 2017, secondo cui le opere in area vincolata sono sanabili solo se realizzate prima dell’imposizione del vincolo, conformi agli strumenti urbanistici, prive di aumento di superficie e previo parere dell’Autorità preposta.
Sul silenzio-assenso, la sentenza ribadisce che il provvedimento tacito di accoglimento presuppone un’istanza conforme al modello legale, dotata dei requisiti soggettivi e oggettivi: non può formarsi quando la domanda riguardi un manufatto ricadente in zona vincolata, come affermato da TAR Lazio n. 12368 del 2022 e Cons. Stato n. 4749 del 2015. L’art. 32, comma 27, lett. d), della legge n. 326/2003 esclude espressamente la sanatoria per le opere non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Il TAR valorizza infine la relazione tecnica dell’Ufficio Antiabusivismo, che comprova ulteriori interventi abusivi e la modifica dei cespiti oggetto delle istanze, circostanza non contestata in modo efficace dal ricorrente. Il diniego risulta pertanto congruamente motivato e coerente con la disciplina vigente. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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