Ottemperanza al giudicato su carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 531 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo avente efficacia di giudicato, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., fonda la pretesa del creditore quando sia sorretto da idonea documentazione e non adeguatamente contrastato dall’ente debitore. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento secondo l’esatta dimensione discendente dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. Ne consegue che i conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendo la misura e decorrenza di capitale e interessi essere verificate secondo il titolo e la legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14 d.l. n. 669/1996, l’inerzia dell’Amministrazione legittima l’accoglimento del ricorso e l’assegnazione di un termine per il pagamento, con nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 282/2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente, la somma di euro 500,00 all’anno, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria ai sensi della legge n. 724/1994. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata in data 6.6.2024.

L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa recata dal titolo. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una somma per ogni ulteriore violazione o ritardo e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..

Il Tribunale precisa però la natura del giudizio. L’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da ciò deriva che l’entità delle somme, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: per capitale residuo e interessi andrà verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Collegio accerta inoltre il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997: le Amministrazioni dello Stato dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso va dunque accolto, dichiarandosi l’inottemperanza dell’ente resistente, con assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso, negli stessi limiti. Non sono invece dovute le somme relative alla richiesta sanzione per ulteriori violazioni. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il dirigente indicato, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni; l’attività rientrando nei compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, liquidata in euro 1.000,00 per compensi oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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