Compatibilità paesaggistica postuma ammessa anche per incrementi di volume di lieve entità (TAR Sicilia n. 3347 del 10.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di compatibilità paesaggistica postuma, il divieto di cui all’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 di regolarizzare gli interventi comportanti aumento di superficie utile o di volume non opera in modo assoluto. Le disposizioni speciali del d.P.R. n. 31/2017 e dell’art. 12 l.r. Sicilia n. 5/2019 prevalgono sulla norma generale, sicché anche gli interventi che hanno prodotto nuova volumetria possono accedere all’accertamento di compatibilità quando rientrano tra quelli di lieve entità dell’allegato B. La Soprintendenza non può quindi rigettare l’istanza sul mero rilievo dell’incremento volumetrico, ma deve verificare se l’opera rientri in tale casistica e, in caso affermativo, motivare in modo rafforzato l’eventuale diniego, potendo disporre la rimessione in pristino solo quando risulti impossibile dettare prescrizioni atte a garantire la compatibilità paesaggistica. Il principio tempus regit actum non osta all’applicazione della disciplina alle opere realizzate prima della sua entrata in vigore, trattandosi di regolarizzazione a regime e non di sanatoria straordinaria.
Il Fatto
La ricorrente ha acquistato un immobile e ha poi presentato istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 14 l.r. n. 16/2016, rilevando che in fase di costruzione erano state realizzate opere in parziale difformità dalla licenza edilizia, consistenti nell’ampliamento di un vano pranzo e di un vano cucina. La Soprintendenza competente ha espresso parere di rigetto sull’istanza di compatibilità paesaggistica, rilevando l’aumento di superficie e di volume, e ha ordinato il ripristino dello stato legittimo paesaggistico. Il provvedimento è stato impugnato davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, con tre motivi che lamentavano l’applicazione retroattiva del divieto, il difetto di valutazione nel merito e l’illogicità del diniego.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi precisati, rigettando il primo e il terzo motivo. Secondo l’orientamento prevalente, il divieto di regolarizzazione postuma sul versante paesaggistico opera per tutte le istanze presentate dopo il 12 maggio 2006, a prescindere dalla data dell’abuso: la misura ha natura ripristinatoria e non sanzionatoria, restando estranea al divieto di irretroattività della legge n. 689/1981, come affermato da Cons. Stato, sez. VI, n. 5345 del 2018.
Il Tribunale ritiene invece fondato il secondo motivo. Il d.P.R. n. 31/2017, recepito in Sicilia dalla l.r. n. 5/2019, ha attribuito rango primario alla disciplina e ha inciso sulla tradizionale preclusione: l’art. 12 l.r. n. 5/2019 richiama l’art. 167 d.lgs. n. 42/2004, ma precisa che la Soprintendenza dispone la rimessione in pristino solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni compatibili.
Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. VI, n. 4801 del 2023, che ha risolto il contrasto tra la norma generale e le disposizioni speciali sul principio di specialità: per gli interventi dell’allegato B non può escludersi a priori l’autorizzazione postuma, anche se si siano tradotti in nuova volumetria. Nello stesso senso la sezione si era già espressa con la sentenza n. 4046 del 2023.
Ne deriva che l’ente di tutela non può più limitarsi al mero riscontro dell’aumento volumetrico. Deve verificare se l’opera rientri nella casistica di lieve entità, salvo che l’impossibilità emerga in modo autoevidente dalla descrizione. In caso contrario sorge un onere di motivazione rafforzata, espressione di un evidente favor per il mantenimento dell’opera, come confermato da Cons. Stato, sez. VI, n. 3211 del 2024.
Il principio tempus regit actum non impedisce l’applicazione della disciplina alle opere anteriori, vertendosi in ipotesi di regolarizzazione a regime. Il provvedimento è pertanto annullato, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’amministrazione, e le spese sono compensate per la complessità della questione.
Nota della Redazione
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