Ottemperanza alla sentenza sulla carta elettronica del docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 288 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando la sentenza di condanna al riconoscimento del beneficio economico della carta elettronica del docente è passata in giudicato e risulta integrata la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, il creditore può agire in ottemperanza. A fronte dell’inadempimento allegato dal ricorrente, l’Amministrazione che non fornisca chiarimenti o indicazioni sulla mancata attivazione del beneficio soccombe, in applicazione dei principi sull’onere della prova tra debitore e creditore. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. non è dovuta quando appaia sproporzionata e iniqua rispetto al credito, tenuto conto della complessità del contenzioso seriale e della natura del bene, mero incentivo alla crescita professionale e di impiego facoltativo. Gli interessi spettano solo dal giudicato al saldo, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a..

Il Fatto

Una docente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti al TAR Lombardia per ottenere l’ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Mantova che le aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con condanna del Ministero a metterle a disposizione la somma di 2.500,00 euro tramite il sistema della Carta.

La ricorrente ha chiesto anche la condanna del Ministero al pagamento di interessi e rivalutazione secondo le modalità del titolo esecutivo, nonché di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per il ritardo nell’esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato che la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Mantova: risulta pertanto integrata la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.. È risultato inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, che impedisce al creditore di procedere ad esecuzione forzata prima di tale termine.

Il Tribunale ha ricordato che, a seguito della riforma del processo civile di cui al D. Lgs. n. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non prescrive più l’apposizione della formula esecutiva, richiedendo soltanto che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all’originale. Nel caso concreto la notificazione del titolo è avvenuta prima di quella del ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza.

Nel merito il ricorso è stato accolto, in continuità con l’orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe. A fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla mancata attivazione della carta elettronica per l’importo indicato nel titolo. Trova quindi applicazione il principio di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).

Non è stata invece accolta la domanda di condanna all’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.: la penalità di mora è apparsa sproporzionata e iniqua rispetto al credito, considerata la complessità della gestione del contenzioso seriale da parte dell’Amministrazione e la finalità della somma, non qualificabile come fonte di sostentamento del lavoratore ma come mero incentivo alla crescita professionale, di impiego facoltativo. Quanto agli interessi, essi spettano solo dal giudicato al saldo ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., non essendo dovuti per il periodo antecedente.

Il Ministero è stato pertanto condannato a dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, mediante il riconoscimento del beneficio. Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, organo ausiliario del giudice che sostituisce l’Amministrazione inadempiente. Le spese sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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