Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità nel processo amministrativo (TAR Lazio n. 276 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. A tale dichiarazione il giudice non può opporre un potere di procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire: è tenuto a prenderne atto e a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Quando il sopravvenuto provvedimento accolga una successiva e diversa istanza, convenendo in sostanza con le ragioni ostative già rappresentate dall’amministrazione, si configura la soccombenza virtuale del ricorrente, con condanna alle spese.

Il Fatto

La società ricorrente aveva impugnato l’archiviazione del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, avviato su sua istanza, unitamente agli atti presupposti e connessi, tra cui i motivi ostativi espressi dalla Provincia e dal SUAP comunale e il parere tecnico negativo del gestore. A fondamento del ricorso la società aveva sostenuto, tra gli altri profili, l’assimilabilità dei reflui prodotti a quelli di natura domestica.

Si erano costituiti la Provincia, il Comune e il gestore, eccependo inammissibilità e infondatezza. Nel corso del giudizio la ricorrente ha presentato una nuova istanza di AUA per lo stesso scarico; il Comune l’ha esitata favorevolmente. Su questa sopravvenienza la ricorrente ha depositato memoria dichiarando di non avere più interesse alla decisione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il nuovo titolo è stato rilasciato su una istanza diversa e successiva, esitata favorevolmente dall’amministrazione comunale. Da qui il venir meno dell’interesse a una pronuncia sul ricorso originario.

Il percorso argomentativo si fonda sul principio dispositivo che informa il processo amministrativo. Fino a quando la causa non è trattenuta in decisione, la parte conserva la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione; il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa.

Il Tribunale richiama sul punto un orientamento consolidato, citando Cons. Stato, sez. II, n. 6437 del 2023, Cons. Stato, sez. IV, n. 3482 del 2023, Cons. Stato, sez. III, n. 1418 del 2023 e Cons. Stato, sez. II, n. 8886 del 2022. Ne deriva la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Sul regime delle spese, il Collegio osserva che il provvedimento sopravvenuto ha qualificato lo scarico come avente natura industriale, convenendo così con le ragioni ostative già espresse nel provvedimento impugnato. Questa circostanza integra la soccombenza virtuale della ricorrente e giustifica la condanna alle spese in favore di Provincia, Comune e gestore, liquidate in misura unitaria per ciascuno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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