Sei scatti stipendiali computabili nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita (TAR Lazio n. 837 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
I sei scatti stipendiali previsti dall’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 e dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 vanno inclusi nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita anche per il personale delle Forze di polizia cessato dal servizio a domanda. L’abrogazione, ad opera dell’art. 11 legge n. 231/1990, della norma che novellava l’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987 ha travolto anche la disposizione novellata, senza che questa riviva nella versione originaria. La reviviscenza è istituto eccezionale, ammesso solo in presenza di una volontà legislativa certa e indiscutibile, non ravvisabile nel caso di specie. Il beneficio economico si estende a tutte le Forze di polizia in ragione della nozione ampia desumibile dall’art. 16 legge n. 121/1981. Resta ferma l’eccezione di prescrizione quinquennale per il ricorrente che ha diffidato l’ente solo dopo il decorso del termine.
Il Fatto
Sei militari del Corpo della Guardia di finanza, all’epoca in quiescenza, hanno adito il Tribunale per l’accertamento del diritto al riconoscimento dei sei scatti contributivi fra le voci computabili ai fini della liquidazione dell’indennità di fine servizio. Invocavano l’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 e l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, lamentandone la violazione.
Il Ministero dell’Economia e il Comando Generale del Corpo eccepivano il difetto di legittimazione passiva, assumendo che unico soggetto tenuto alla liquidazione fosse l’Inps. Quest’ultimo contestava nel merito la pretesa ed eccepiva la prescrizione quinquennale per i due ricorrenti collocati a riposo il 1° settembre 2015, rispetto ai quali il ricorso era stato notificato il 7 aprile 2021.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, rileva che nella fattispecie si configura un litisconsorzio passivo necessario tra enti che concorrono, in fasi diverse, a un procedimento unitario, comprensivo dell’emissione del provvedimento di liquidazione e dell’esecuzione dei pagamenti.
L’eccezione di prescrizione è accolta solo per uno dei due ricorrenti interessati. L’altro aveva inviato all’Inps un atto di diffida il 28 dicembre 2019, prima del compimento del termine quinquennale. Il secondo ha diffidato solo il 6 aprile 2021, oltre cinque anni dalla cessazione dal servizio: nei suoi confronti il diritto è dichiarato prescritto.
Nel merito il ricorso è fondato. Il Collegio richiama l’orientamento del giudice amministrativo, da ultimo espresso da Cons. Stato, Sez. II, 14 dicembre 2023, n. 10823, oltre che da Cons. Stato n. 2826/2023 e C.G.A.R.S. n. 209/2023. L’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, nel testo sostituito dall’art. 11 legge n. 231/1990, attribuiva i sei scatti ai fini pensionistici e dell’indennità di buonuscita ai sottufficiali delle Forze armate solo in caso di cessazione per età, inabilità permanente o decesso, escludendo la cessazione a domanda.
Secondo il Collegio, l’abrogazione della norma novellatrice da parte del d.lgs. n. 29/1993 ha travolto anche la disposizione novellata. Non opera la reviviscenza della versione originaria: si tratta di istituto eccezionale, che la Corte costituzionale, sentenza n. 13/2012 ammette solo quando sia desumibile da una volontà certa e indiscutibile del legislatore, evenienza non ravvisabile nella specie. Non è più in vigore, dunque, il limite che escludeva la cessazione a domanda.
Il Collegio esclude poi che l’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 modifichi il regime dell’indennità di buonuscita, poiché esso incide sulla sola base pensionabile. Quanto all’ambito soggettivo, la nozione di Forze di polizia richiamata dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 è ampia e comprende tutti i corpi elencati dall’art. 16 legge n. 121/1981, senza distinzione tra ordinamento civile e militare. Il ricorso è pertanto accolto, con obbligo per l’amministrazione di rideterminare l’indennità includendo i sei scatti, oltre interessi legali; spese compensate.
Nota della Redazione
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