Offerta economica, prevalenza delle lettere solo in caso di antinomia reale (Cons. Stato n. 8155 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche la clausola del disciplinare che attribuisce prevalenza al ribasso espresso in lettere rispetto a quello in cifre disciplina l’interpretazione dell’offerta economica e va coordinata con le regole ermeneutiche legali degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ., di rango superiore e non derogabili da un provvedimento amministrativo ove non abbiano valenza meramente suppletiva. Essa trova applicazione solo in presenza di una reale antinomia dell’offerta e non quando la discordanza sia frutto di un mero refuso o errore materiale, riconoscibile in modo certo ed inequivoco. In tale ipotesi prevale l’effettivo contenuto negoziale, ricostruito dall’analisi complessiva dell’offerta, senza che ciò integri disparità di trattamento tra i concorrenti.

Il Fatto

Una stazione appaltante aggiudica il lotto 6B di una gara per la sistemazione di tratte autostradali a un raggruppamento temporaneo di imprese. Un consorzio concorrente impugna l’aggiudicazione davanti al TAR Campania deducendo che la commissione aveva attribuito prevalenza al ribasso indicato in lettere (diciassette virgola diciassette) anziché a quello in cifre (26,11%), così pretermettendo la propria offerta.

Il giudice di primo grado accoglie il ricorso. Ritiene che la regola dell’art. 17 del disciplinare, pur chiara nel preferire l’espressione in lettere, receda quando questa sia frutto di un evidente errore, emergendo dall’offerta un termine di paragone certo: il prezzo di euro 9.975.150,00, corrispondente al ribasso del 26,11%. Il raggruppamento aggiudicatario appella, sostenendo la disapplicazione illegittima della lex specialis e l’inutilizzabilità degli allegati dell’offerta economica.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. La questione centrale riguarda i rapporti tra la regola ermeneutica dettata dalla lex specialis e i criteri legali di interpretazione del contratto. Per la Corte nelle gare pubbliche è ammissibile un’attività interpretativa della volontà dei concorrenti, purché si giunga a esiti certi sulla portata dell’impegno negoziale assunto (Cons. Stato, Sez. V, n. 5712 del 2025); essa deve mirare all’effettiva volontà dell’impresa, superando ambiguità ed errori di scritturazione (Cons. Stato, Sez. V, n. 2784 del 2024).

Da tale premessa deriva che la clausola del disciplinare non può essere letta isolatamente. Essa va coordinata con l’art. 1363 cod. civ., che impone l’analisi sistematica dell’offerta, e con l’art. 1366 cod. civ., che vieta di stravolgere, per rigidi formalismi, la reale intenzione dell’offerente. Il disciplinare stesso è atto suscettibile di interpretazione secondo le regole legali (Cons. Stato, Sez. V, n. 4635 del 2025).

Ne segue che l’ambito applicativo dell’art. 17.1, comma 4, del disciplinare è circoscritto alle ipotesi di obiettiva incertezza del contenuto dell’offerta: la prevalenza delle lettere opera in presenza di una reale antinomia, non di un mero errore materiale. Modificare la volontà dell’offerente non è operazione ermeneutica e contrasta con la buona fede oggettiva. La conclusione non determina disparità di trattamento, perché tutti gli operatori sono sottoposti alle medesime regole interpretative.

Nel caso concreto l’analisi complessiva dell’offerta conferma il ribasso del 26,11%. L’utile atteso di euro 897.763,50, quantificato nel 9%, presuppone un prezzo di euro 9.975.150,00 rispetto alla base d’asta di euro 13.500.000,00. La tabella delle spese generali e quella dei costi della manodopera, lungi dall’essere meri allegati, costituiscono parte integrante dell’offerta economica ai sensi dell’art. 17.2 del disciplinare.

La decisione è coerente con Cons. Stato, Ad. Plenaria, n. 10 del 2015: in caso di discordanza macroscopica tra cifre e lettere, gli elementi univoci consentono di emendare l’errore materiale, valorizzando l’effettivo contenuto dell’offerta. Il principio opera non solo per evitare l’esclusione, ma anche per individuare la proposta realmente formulata. Le censure sulla validità dell’art. 17 e sul soccorso istruttorio restano assorbite. Le spese sono integralmente compensate per la complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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