Abilitazione specifica e rettifica della graduatoria concorsuale (TAR Sardegna n. 904 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rettifica della graduatoria concorsuale disposta per correggere un errore materiale nella trasposizione dei punteggi è attività doverosa per l’amministrazione, in ossequio ai canoni di buona fede e di imparzialità di cui agli artt. 2 e 97 Cost., e non richiede una ponderazione di interessi ulteriori rispetto al ripristino della legalità. La motivazione può limitarsi a dare conto dell’errore di fatto commesso. Le FAQ hanno valore meramente illustrativo ed esplicativo della lex specialis e non possono integrarne o modificarne le disposizioni essenziali. L’abilitazione conseguita nelle pregresse classi di concorso, in assenza di percorsi abilitanti a regime, integra il titolo richiesto dalla tabella di valutazione. La rinuncia condizionata alla nomina non equivale ad acquiescenza e non preclude la tutela giurisdizionale.
Il Fatto
La ricorrente partecipava al concorso indetto con D.D.G. 01.02.2018 n. 85, per la classe di concorso AJ55 (strumento musicale, pianoforte), procedura gestita dall’U.S.R. per il Lazio. Con decreto 23.07.2021 n. 531 veniva collocata al secondo posto e assumeva servizio presso un liceo artistico di Cagliari, rassegnando le dimissioni dal precedente ruolo nella classe AJ56.
A seguito di reclami presentati da altra candidata, l’U.S.R. adottava il decreto 03.11.2021 n. R.0001256, rettificando la graduatoria: la ricorrente retrocedeva al quarto posto e la controinteressata saliva al secondo, per effetto dell’attribuzione di 19 punti aggiuntivi. Ne derivava la riassegnazione della sede e il reintegro della ricorrente nella classe AJ56. La ricorrente impugnava la rettifica, la F.A.Q. n. 4 e gli atti conseguenti, deducendo l’insussistenza dell’abilitazione specifica in capo alla controinteressata e il difetto di garanzie partecipative.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione di giurisdizione. Richiamato l’art. 63, commi 1 e 4, d.Lgs. n. 165/2001, esclude il difetto di giurisdizione: oggetto del giudizio è la legittimità della graduatoria, la cui formazione contrassegna la procedura concorsuale, mentre l’assegnazione delle sedi è precipitato automatico della graduatoria medesima.
Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità per carenza d’interesse. L’acquiescenza richiede manifestazioni univoche e incondizionate di accettazione degli effetti dell’atto. La nota della ricorrente conteneva una postilla espressa di subordinazione delle dichiarazioni all’esito del contenzioso, con esclusione di ogni rinuncia. Il Collegio sottolinea che l’istituto comporterebbe rinuncia al diritto di agire, tutelato dagli artt. 24 e 111 Cost., e che la salvaguardia di un interesse subalterno nelle more non pregiudica quello primario.
Nel merito, il punto A.1.2 della Tabella A allegata al D.P.R. n. 995/2017, richiamato dall’art. 10 del bando, attribuisce i 19 punti per l’abilitazione specifica conseguita tramite procedure selettive. L’allegato A del D.P.R. n. 19/2016 stabilisce che, fino all’entrata a regime dei nuovi percorsi abilitativi, ha titolo di accesso il docente abilitato nelle ex classi A031, A032 o A077 in possesso del diploma di conservatorio nello specifico strumento, congiunto al diploma di istruzione secondaria. La documentazione prova che la controinteressata possiede l’abilitazione A031 e A032, la laurea in musicologia e il diploma di pianoforte. Il riferimento normativo non configura una mera equipollenza, ma un titolo operativo fino all’attuazione dei percorsi, pacificamente non avvenuta alla data del bando.
Quanto alle garanzie partecipative, la rettifica consegue alla riscontrata erronea mancata attribuzione del punteggio. Il provvedimento di rettifica, secondo la giurisprudenza richiamata, corregge un errore materiale di trasposizione della volontà dell’amministrazione e non implica ponderazione di interessi. La motivazione deve solo dare conto dell’errore. Il breve lasso temporale tra approvazione e rettifica conferma l’unicità della procedura. La nota di avvio del procedimento di rettifica della nomina, con invito a presentare osservazioni, sconfessa comunque la dedotta violazione del contraddittorio.
Anche i motivi aggiunti sono infondati. La F.A.Q. n. 4, pur rimandando alla tabella del D.M. n. 374/2017, ha svolto ruolo meramente chiarificatore del criterio già individuato dalla lex specialis, senza integrare il bando. Il percorso di Tirocinio Formativo Attivo, con test preliminare e prove selettive, integra la procedura per titoli ed esami richiesta dall’art. 15 D.M. n. 249/2010. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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