Sei scatti stipendiali e inclusione nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita (TAR Sicilia n. 1251 del 02.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’INPS è l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita ai dipendenti pubblici, sicché è infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Ente previdenziale. L’eccezione di prescrizione del credito costituisce eccezione in senso proprio, che la parte deve sollevare specificando i fatti che ne costituiscono il fondamento, ivi compresa la data di inizio del corso prescrizionale. Ne consegue che l’INPS non può limitarsi a indicare dubitativamente la data di collocazione a riposo, ma deve dedurre e documentare specificamente la data di liquidazione del trattamento di fine servizio. Il beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle forze di polizia individuate dall’art. 16 della legge n. 121/1981, e va incluso nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita.
Il Fatto
I ricorrenti, appartenenti all’Arma dei Carabinieri e congedati a domanda, hanno chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici contemplati dall’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987 e il conseguente obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali, oltre rivalutazione e interessi.
L’INPS si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione della pretesa, chiedendo il rigetto del ricorso. I ricorrenti hanno insistito nelle domande. All’udienza del 27 marzo 2024 la causa è stata posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva e la ritiene infondata, richiamando il pacifico principio secondo cui l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale (C.G.A. n. 865 del 2022, con richiamo a Cons. St. n. 1231 del 2019 e n. 6465 del 2010).
Anche l’eccezione di prescrizione è infondata. Il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui essa costituisce eccezione in senso proprio, che deve essere sollevata dalla parte specificando i fatti che ne costituiscono il fondamento, compresa la data di inizio del corso prescrizionale. L’INPS non può limitarsi a indicare dubitativamente la data di collocazione a riposo, ma deve dedurre e documentare specificamente la data di liquidazione del TFS (TAR Lazio n. 11406 del 2022). Essendo ignota tale data, l’eccezione è infondata e risulta superfluo esaminare gli ordinativi di pagamento e gli atti interruttivi.
Nel merito il ricorso è accolto sulla scorta di C.G.A. n. 865 del 2022 e di Cons. St. n. 10523 del 2023. Il Collegio ricostruisce la vicenda normativa: la previsione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 397/1987 è stata sostituita dall’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990; la successiva abrogazione di tale norma per effetto dell’art. 2268, comma 872, del d.lgs. n. 66/2010 non determina la reviviscenza della formulazione iniziale. I richiami all’art. 1, comma 15-bis vanno quindi intesi alla disciplina sostitutiva, ancorché l’intestazione formale resti quella originaria.
Quanto alla tempestività dell’istanza, il Collegio richiama Cons. St. n. 1231 del 2019. Precisa inoltre, con C.G.A. n. 1329 del 2022, che il beneficio spetta agli appartenenti alla Polizia di Stato e alle altre forze di polizia individuate dall’art. 16 della legge n. 121/1981, tra cui l’Arma dei Carabinieri, con esclusione di Marina militare, Aeronautica e Polizia ferroviaria.
Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’INPS a corrispondere quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis, oltre rivalutazione e interessi ai sensi dell’art. 16, sesto comma, della legge n. 724/1994, dalla maturazione del diritto all’effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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