Termine di decadenza del ricorso straordinario e pubblicazione sull’albo pretorio (TAR Puglia n. 1233 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La pubblicazione sull’albo pretorio della delibera che ripartisce i maggiori oneri espropriativi tra gli acquirenti di aree P.I.P. è idonea a far decorrere il termine di decadenza per l’impugnazione, anche per il soggetto che assuma di averne avuto conoscenza solo con gli atti di recupero successivi. Quando il gravame sia proposto con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il termine da computare è quello di centoventi giorni, senza l’applicazione della sospensione feriale, trattandosi di rimedio amministrativo e non giurisdizionale. Il ricorso notificato oltre la scadenza di tale termine è irricevibile. La natura lesiva o meno dell’atto resta assorbita dalla ragione più liquida di carattere processuale.
Il Fatto
Alcuni acquirenti di fondi ricadenti nell’area P.I.P. del Comune di Bitonto hanno impugnato la deliberazione di Giunta comunale n. 118 del 01.06.2018, con la quale l’Ente ha ripartito tra tutti i proprietari dei lotti i maggiori oneri espropriativi complessivamente maturati, pari a 4.680.784,94 euro, distribuendoli in proporzione all’ampiezza del fondo acquistato da ciascuno rispetto all’intera area.
I ricorrenti hanno dedotto di aver conosciuto la delibera solo con la nota comunale del 01.10.2018, recante la richiesta di pagamento dei conguagli. Il ricorso, inizialmente proposto come ricorso straordinario e spedito per la notifica il 29.01.2019, è stato poi trasposto davanti al TAR a seguito di opposizione. Il Comune si è costituito eccependo l’assenza di lesività dell’atto e, in via subordinata, la tardività del gravame rispetto alla pubblicazione all’albo pretorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile per essere stato proposto oltre il termine di decadenza. La decisione si fonda su una ragione di carattere processuale, che assorbe ogni altra censura e la stessa questione dell’assenza di lesività.
Il Tribunale ricostruisce la sequenza temporale. La delibera impugnata è stata pubblicata sull’albo pretorio per quindici giorni consecutivi, dal 15.06.2018 al 29.06.2018. Dalla scadenza del periodo di pubblicazione decorre il termine per l’impugnazione, senza che rilevi la successiva conoscenza personale allegata dai destinatari in relazione agli atti di recupero.
Poiché il gravame è stato introdotto mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il termine applicabile è quello di centoventi giorni. Il Collegio esclude l’operatività della sospensione feriale, in quanto il rimedio straordinario costituisce strumento amministrativo e non giurisdizionale.
Il termine è quindi scaduto il 27.11.2018, oppure il 29.10.2018 ove non si computi la sospensione feriale. Il ricorso è stato spedito per la notifica solo il 29.01.2019, ben oltre la scadenza. Da qui la declaratoria di irricevibilità.
La Corte dichiara di voler dare continuità all’orientamento della Sezione espresso con la sentenza n. 515/2025, pur consapevole del revirement rispetto a precedenti decisioni rese in casi analoghi relativi al medesimo provvedimento comunale. La compensazione delle spese è disposta in considerazione dei richiamati mutamenti giurisprudenziali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.