Nessun affidamento dal parere non vincolante sulla proposta urbanistica (Cons. Stato n. 2690 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione urbanistica non richiedono una motivazione puntuale per le singole aree, essendo sufficiente il riferimento ai criteri tecnico-discrezionali che sorreggono l’impostazione del piano. Un onere di motivazione rafforzata sorge soltanto quando particolari situazioni abbiano ingenerato aspettative o affidamenti meritevoli di specifica considerazione, secondo le ipotesi tassative individuate dalla giurisprudenza. Il parere di larga massima reso dalla Giunta sul cd. profilo regolatore, espressamente qualificato come non vincolante e non presupposto del permesso di costruire, non integra alcuno degli elementi dell’affidamento qualificato. Esso non impone all’amministrazione, che intenda discostarsene, alcun aggravio motivazionale. Venuto meno l’accertamento di illegittimità dell’atto pianificatorio in riforma della sentenza di primo grado, difetta l’elemento oggettivo dell’illecito e la domanda risarcitoria resta infondata.

Il Fatto

La società ricorrente aveva presentato nel dicembre 2017 una proposta di suddivisione della “Sottozona 32” del vigente piano regolatore generale in sub-comparti di intervento, funzionale alla realizzazione di una media struttura di vendita. Con delibera di Giunta del 2018 la proposta era stata ritenuta “coerente con la programmazione urbanistica commerciale” perseguita dall’ente, con contestuale previsione di condizioni per l’eventuale successivo accoglimento dell’istanza di permesso di costruire convenzionato.

Con successiva deliberazione del Consiglio comunale del 19 dicembre 2022 l’ente ha invece ritenuto di non procedere alla suddivisione, rinviando le determinazioni al redigendo PUG. Il TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, ha annullato tale atto per difetto di motivazione rafforzata e per l’illegittima imposizione di una situazione di stallo procedimentale, respingendo però l’azione risarcitoria per mancata dimostrazione della spettanza del bene della vita. Entrambe le parti hanno proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via prioritaria l’appello incidentale del Comune per ragioni di ordine logico. L’eccezione di irricevibilità dello stesso è infondata: notificato l’appello principale il 15 maggio 2024, il termine di sessanta giorni scadeva in un giorno festivo ed è stato prorogato di diritto ai sensi dell’art. 155, comma 4, cod. proc. civ., con conseguente tempestività della notifica.

Nel merito, la Corte richiama l’orientamento consolidato sulla cd. polverizzazione della motivazione. La destinazione delle singole aree non necessita di apposita motivazione oltre quella evincibile dai criteri generali seguiti nell’impostazione del piano, salvo che particolari situazioni abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti meritevoli di specifiche considerazioni. Il Collegio richiama le ipotesi eccezionali già individuate dalla giurisprudenza amministrativa, tra cui il superamento degli standard minimi, le pregresse convenzioni edificatorie, i giudicati di annullamento di dinieghi edilizi e la modificazione in zona agricola di aree intercluse.

Nel caso concreto nessuna di tali ipotesi ricorre. La delibera di Giunta del 2018 non può fondare un affidamento qualificato: essa si limita a riconoscere la coerenza della proposta con la programmazione commerciale, subordina ogni sviluppo alla previa approvazione di un piano particolareggiato esteso all’intero comparto e precisa espressamente che il parere “non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale e non costituisce presupposto alcuno per l’approvazione del progetto”.

La Corte valorizza la natura autonoma e non vincolante del parere reso ai sensi dell’art. 10 del regolamento edilizio comunale, che prevede la presentazione di un progetto di massima ai soli fini di una verifica preliminare, il cui eventuale accoglimento è espressamente non vincolante per il rilascio del titolo edilizio. Tale atto è dunque inidoneo a imporre all’ente un onere motivazionale rafforzato nell’esercizio della potestà pianificatoria di segno contrario alle aspettative edificatorie del privato.

Accolto l’appello incidentale e respinto il ricorso di primo grado, diviene infondato anche l’appello principale: l’accertata legittimità della delibera consiliare fa venir meno il presupposto dell’azione risarcitoria, ossia l’illegittimità dell’atto, e con esso l’elemento oggettivo dell’illecito. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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