Cancellazione dall’albo recettizia e continuità del requisito in gara (TAR Molise n. 145 del 10.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di cancellazione dall’albo regionale delle società cooperative sociali è atto recettizio, in quanto incide negativamente sulla sfera giuridica del destinatario precludendogli la partecipazione alle gare e l’accesso ai benefici di settore. Esso acquista efficacia, ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 241 del 1990, solo con la comunicazione all’interessato. Ne consegue che, in difetto di comunicazione, la cancellazione non produce effetti e il requisito di iscrizione resta posseduto dal concorrente anche alla data di presentazione della domanda. La dichiarazione di possesso del requisito resa in gara non è pertanto falsa, né integra la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis), del d.lgs. n. 50 del 2016. Il provvedimento regionale di autotutela che confermi retroattivamente l’iscrizione è, rispetto all’aggiudicazione, privo di attitudine lesiva ulteriore e le censure che lo avversano sono inammissibili per carenza di interesse.
Il Fatto
Il Comune ha bandito una procedura per l’affidamento del servizio di accoglienza nell’ambito del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati. Alla gara hanno partecipato due sole cooperative sociali. L’offerta della controinteressata è risultata prima in graduatoria; seconda la ricorrente, affidataria uscente del servizio in regime di proroga tecnica.
Nel corso della verifica dei requisiti la stazione appaltante ha interrogato la Regione sull’iscrizione della prima graduata all’albo regionale delle cooperative sociali, requisito richiesto dall’art. 3 del bando. La Regione ha dapprima attestato l’iscrizione, poi ha confermato che essa sussisteva alla data del termine di presentazione delle domande. Il Comune ha quindi aggiudicato l’appalto. La seconda graduata ha impugnato l’aggiudicazione e la determinazione regionale di annullamento in autotutela, deducendo la carenza del requisito e la falsità della dichiarazione; l’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale contro l’ammissione della ricorrente e il soccorso istruttorio accordatole.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende le eccezioni di rito. La tardività del ricorso principale è esclusa, perché la lesività delle determinazioni regionali si è concretizzata solo con l’aggiudicazione. Quanto all’interesse al ricorso, la seconda graduata conserva almeno l’interesse strumentale alla riedizione della gara, alla quale hanno partecipato soltanto le due parti private.
Nel merito, il primo motivo è infondato. Il punto di partenza è la natura recettizia della cancellazione dall’albo. L’art. 21-bis della legge n. 241 del 1990 stabilisce che i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati acquistano efficacia con la comunicazione al destinatario. La disposizione si applica anche alla cancellazione dall’albo, perché questa preclude la partecipazione alle gare e l’accesso ai benefici, come confermano l’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2009 e la regola dell’art. 5, comma 3, che collega alla cancellazione la risoluzione delle convenzioni. L’art. 5, comma 2, della stessa legge prescrive del resto la comunicazione a mezzo raccomandata.
La cancellazione disposta nel 2019 a carico dell’aggiudicataria non è mai stata comunicata e non ha quindi mai prodotto effetti. Il requisito era dunque posseduto alla data della domanda. La conoscenza effettiva del provvedimento è sopraggiunta solo con l’istanza di conferma del 25.10.2023, accolta con l’iscrizione disposta il giorno successivo; la successiva autotutela regionale ha poi rettificato la cancellazione e confermato l’iscrizione originaria.
Il Collegio precisa che, anche a voler ritenere efficace la cancellazione dal 25.10.2023, la re-iscrizione del 26.10.2023 è intervenuta con immediatezza tale da escludere una soluzione di continuità. La sequenza degli atti regionali dimostra che l’interessata non è rimasta priva dell’iscrizione neppure per un giorno. Le censure sulla carenza del requisito e sulla falsità della dichiarazione sono perciò infondate.
Il secondo motivo, diretto contro la determinazione di autotutela, è inammissibile per carenza di interesse. Anche ipotizzandone l’illegittimità, resterebbe fermo il possesso del requisito in forza dell’iscrizione disposta ex novo. Il ricorso principale è respinto e il ricorso incidentale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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