Sei scatti stipendiali al personale in quiescenza volontaria della Polizia penitenziaria (TAR Sardegna n. 364 del 09.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
I sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, spettano al personale delle forze di polizia, a ordinamento civile e militare, collocato in quiescenza a domanda purché abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il beneficio opera ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 non incide su tale regime, riguardando la sola base pensionabile. L’abrogazione dell’art. 11 legge n. 231/1990 non ha determinato la reviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, sicché non rivive il limite della cessazione per età o inabilità. Il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale. La prescrizione quinquennale decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento, non dalla cessazione del rapporto. Unico obbligato è l’ente previdenziale.

Il Fatto

Il ricorrente, ex appartenente alla Polizia penitenziaria, è stato collocato in quiescenza a domanda successivamente al compimento dei 55 anni di età, con oltre 35 anni di servizio utile contributivo. L’INPS, in sede di liquidazione del trattamento di fine servizio, non ha computato i sei scatti stipendiali aggiuntivi, ciascuno pari al 2,50 per cento sull’ultimo stipendio.

Con istanza del 22 dicembre 2023 l’interessato ha chiesto il ricalcolo dell’indennità di buonuscita. L’Istituto ha invitato l’istante a rivolgersi all’amministrazione di appartenenza per la comunicazione dei nuovi dati stipendiali. Il ricorrente ha quindi adito il giudice amministrativo per l’accertamento del diritto al ricalcolo e alla corresponsione delle somme aggiuntive, con interessi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale, nei cui soli confronti va instaurata la controversia. Richiama sul punto Cons. Stato, Sez. III, n. 1231 del 2019 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 6465 del 2010.

Nel merito, i sei scatti dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 si applicano al personale delle forze di polizia a ordinamento civile in via diretta. Il Collegio richiama le recenti pronunce del Consiglio di Stato, tra cui Cons. Stato, Sez. II, n. 10000 del 2023 e n. 10557 del 2023, che hanno chiarito come la nozione di forze di polizia sia ampia e comprenda anche il personale a ordinamento civile. L’art. 1911, comma 3, c.o.m. conferma la perdurante vigenza del beneficio.

L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 riguarda la sola base pensionabile e non il calcolo dell’indennità di buonuscita, come chiarito da Cons. Stato, Sez. II, n. 10557 del 2023. L’abrogazione dell’art. 11 legge n. 231/1990 non ha fatto rivivere l’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987: difetta la condizione per la reviviscenza.

Quanto al termine del 30 giugno, il Collegio esclude effetti decadenziali: esso è funzionale solo a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Sulla prescrizione, il termine quinquennale ex art. 20, comma 2, d.P.R. n. 1032/1973 decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento, non dalla cessazione del rapporto.

Il ricorso è pertanto accolto, con riconoscimento del beneficio e degli accessori. Le spese sono compensate per metà e, per la restante metà, poste a carico dell’Istituto soccombente, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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