Sospensione della licenza e impiego di addetto non iscritto nell’elenco prefettizio (TAR Toscana n. 1672 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, il Prefetto può disporre la sospensione della licenza dell’istituto di investigazioni private che impiega un dipendente cancellato dall’elenco di cui all’art. 3, commi 7 e 8, legge n. 94/2009 come addetto ai compiti di controllo, in violazione dell’art. 3, comma 11, legge n. 94/2009. La qualificazione formale del dipendente come addetto antincendio o come personale di supporto non è sufficiente a escludere l’illecito quando le modalità concrete di impiego — posizionamento in un punto nevralgico della manifestazione, assenza di equipaggiamento e di raccordo con i Vigili del Fuoco — rivelano lo svolgimento di mansioni riservate agli iscritti. L’approfondimento istruttorio disposto dalla Prefettura in replica alle memorie difensive del privato non integra violazione del contraddittorio procedimentale, se il ricorrente non deduce in giudizio quali specifiche contestazioni avrebbe potuto articolare sulle circostanze fattuali acquisite.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un istituto di investigazioni private autorizzato dalla Prefettura di Firenze anche per il personale adibito al controllo delle attività di intrattenimento in luoghi aperti al pubblico, riceveva incarico dal Comune per il servizio di sicurezza in occasione di una manifestazione ippica a ingresso pagato. All’esito di un controllo, la Questura contestava che tra gli operatori impiegati fosse presente un dipendente già cancellato dall’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo.

La Prefettura avviava il procedimento e adottava un decreto di sospensione della licenza per cinque giorni, richiamando anche una seconda condotta: l’impiego di altro dipendente per un evento successivo, in violazione del termine di trenta giorni dal deposito dell’istanza di iscrizione. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, che in sede cautelare prima accordava e poi respingeva la tutela; il Consiglio di Stato riformava la decisione, richiamando la sopravvenuta sentenza del Giudice di Pace che, ai fini dell’applicazione della sanzione pecuniaria, aveva ritenuto non accertata la medesima condotta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto il motivo sul difetto di competenza del firmatario. Il provvedimento prefettizio di conferimento dei poteri di firma dimostra che il Viceprefetto aggiunto espletava le funzioni di dirigente dell’Area competente; l’art. 14 del d.lgs. n. 139/2000 consente ai funzionari della carriera prefettizia di adottare i provvedimenti connessi ai servizi di istituto nell’ambito delle aree funzionali cui sono preposti.

Nel merito, il TAR ricostruisce il provvedimento impugnato e osserva che la Prefettura, in replica alla memoria procedimentale del ricorrente, aveva disposto un approfondimento istruttorio, acquisendo la nota della Questura nella quale si riferiscono le dichiarazioni del dipendente. Questi, pur qualificandosi addetto antincendio, non era stato in grado di illustrare il piano di prevenzione incendi, non aveva equipaggiamento, dichiarava di fare capo solo a se stesso e risultava posizionato vicino al mossiere, figura centrale della gara.

Il Collegio ritiene irrilevante la mancata trasmissione della nota al privato: il ricorrente non deduce quali contestazioni avrebbe potuto articolare, limitandosi a sostenere che la Prefettura si sarebbe “appiattita” sulle conclusioni della Questura. Analogamente, non viene spiegato quali concrete mansioni di supporto il dipendente avrebbe dovuto svolgere né perché un addetto antincendio dovesse trovarsi in prossimità del mossiere, mentre il servizio antincendio era pacificamente garantito dai Vigili del Fuoco.

Quanto alla sentenza del Giudice di Pace, il TAR ne rileva la diversità di oggetto. Quella decisione riguardava l’ordinanza-ingiunzione, fondata sul solo verbale del 3 luglio 2024, che si limitava a qualificare il dipendente come addetto ai servizi di controllo. Il provvedimento di sospensione si basa invece sull’ulteriore nota della Questura del 13 novembre 2024, che circostanzia le modalità concrete di impiego ed è stata integralmente prodotta dall’Amministrazione: non può quindi sostenersi che manchi la prova delle mansioni svolte.

Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in considerazione della fattispecie nel suo complesso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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