Sei scatti stipendiali anche senza termine decadenziale per la domanda di quiescenza (TAR Puglia n. 976 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, secondo comma, del d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale. Il beneficio dei sei scatti stipendiali, ai fini dell’indennità di buonuscita, spetta quindi anche al dipendente che abbia maturato i cinquantacinque anni di età e i trentacinque anni di servizio utile e presenti l’istanza negli anni successivi. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita, operando ai soli fini della base pensionabile. Il riconoscimento del diritto non richiede l’annullamento della nota di diniego, priva di valore provvedimentale, vertendosi in materia di giurisdizione esclusiva.
Il Fatto
Il ricorrente, graduato della Guardia di Finanza, chiedeva all’ente previdenziale il riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, ai fini del ricalcolo del trattamento di fine servizio. L’I.N.P.S., con nota del 26.4.2023, respingeva l’istanza; l’ente aveva già determinato il trattamento pensionistico con prospetto di liquidazione dell’8.4.2023.
Il ricorrente impugnava diniego e prospetto davanti al TAR Puglia, deducendo di possedere i requisiti anagrafici e di servizio richiesti dalla norma. Si costituivano il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’I.N.P.S., chiedendo il rigetto del ricorso. La causa era trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 25 luglio 2024.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio esamina l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero. L’eccezione è fondata: ricevuto il prospetto del servizio dall’amministrazione datrice di lavoro, l’unica amministrazione tenuta alla corresponsione del trattamento di fine servizio è l’I.N.P.S., unica parte correttamente evocabile in giudizio.
Nel merito, la questione interpretativa è risolta richiamando il consolidato orientamento di merito e di legittimità. Secondo il Collegio, il beneficio dei sei scatti spetta anche a chi versa nelle condizioni del secondo comma dell’art. 6-bis, senza che rilevi il termine di presentazione della domanda di quiescenza.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il rispetto del 30 giugno non costituisce condizione ostativa al collocamento a riposo a domanda. La presentazione dell’istanza entro tale data non può giustificare una diversità di trattamento rispetto a chi la presenta nelle annualità successive, mancando una ragionevole giustificazione. Solo una norma chiara nel senso della natura decadenziale potrebbe fondare tale disparità.
Il Collegio esclude poi che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 incida sul regime di calcolo dell’indennità di buonuscita: la norma opera ai soli fini della base pensionabile, come si evince dal tenore letterale e dal rinvio all’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992.
Pertanto il ricorrente, in possesso dei requisiti anagrafici e di servizio, ha diritto al riconoscimento dei sei scatti ai fini del trattamento di fine servizio ex art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010, potendosi prescindere dall’annullamento della nota di diniego. L’I.N.P.S. deve procedere al ricalcolo e alla liquidazione maggiorata di rivalutazione e interessi, nel rispetto dei criteri dell’Ad. Pl. n. 18/2012 sul divieto di cumulo. Il ricorso è accolto; le spese seguono la soccombenza e sono compensate verso il Ministero.
Nota della Redazione
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