Sei scatti stipendiali nel TFS anche per collocamento a riposo su domanda (TAR Molise n. 333 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta, ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, agli appartenenti a tutte le Forze di Polizia, a ordinamento civile e militare. Il diritto sorge anche in caso di collocamento in quiescenza a domanda, purché il dipendente abbia compiuto i 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che riconosce i sei scatti al personale cessato a domanda previo pagamento della restante contribuzione, opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non incide sul regime dell’indennità di buonuscita. L’inosservanza del termine del 30 giugno per la domanda di quiescenza non determina alcuna decadenza. Sul maggior importo dovuto spettano gli interessi legali, ma non il cumulo con la rivalutazione monetaria, in forza dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, è stato collocato a riposo a domanda dopo aver compiuto il 55° anno di età e maturato più di 35 anni di servizio. Ha chiesto all’INPS il ricalcolo del trattamento di fine servizio per ottenere l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990.
L’Istituto non ha dato riscontro alla richiesta. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, con interessi e rivalutazione. L’INPS si è costituito eccependo profili di rito e l’infondatezza nel merito; in seguito ha depositato atto di rinuncia alle difese, rappresentando di aver avviato le procedure di riconoscimento e concludendo per la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina il merito, escludendo che le allegazioni dell’Istituto integrino una già intervenuta cessazione della materia del contendere. L’atto di rinuncia e l’avvio del procedimento di riconoscimento non sono sufficienti, di per sé, a definire la controversia in senso satisfattivo per il ricorrente.
Nel merito il Tribunale aderisce all’orientamento consolidato del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. II, 16 marzo 2023, n. 2762; 18 aprile 2023, n. 3909, n. 3910, n. 3912, n. 3914; 15 maggio 2023, n. 4844; 22 novembre 2023, n. 10004; 17 aprile 2024, n. 3492), già seguito dallo stesso TAR Molise in analoghe controversie. Il beneficio dei sei scatti, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale del comparto difesa e sicurezza, è riconosciuto agli appartenenti alle Forze di Polizia sia civili sia militari.
Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione normativa richiamata dalle Sezioni II del Consiglio di Stato. L’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 era stato abrogato dall’art. 2268, comma 1, n. 872, del codice dell’ordinamento militare, senza reviviscenza della disciplina precedente. Ne consegue che l’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare tiene ferma, per tutte le Forze di Polizia, l’applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, la cui nozione di Forze di Polizia va intesa in senso ampio.
Quanto all’ambito oggettivo, l’art. 6-bis, comma 2, riconosce il beneficio al personale che chieda il collocamento in quiescenza con 55 anni di età e 35 anni di servizio utile: anche la cessazione a domanda fa sorgere il diritto. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non muta il regime dell’indennità di buonuscita, operando ai soli fini della base pensionabile. Il termine del 30 giugno non comporta decadenza.
Il ricorso è pertanto accolto, risultando incontroversi i requisiti anagrafici e contributivi. Il Tribunale accerta il diritto al beneficio ai fini del calcolo del TFS e alla differenza rispetto a quanto già liquidato, oltre interessi legali. È invece escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria (Cons. Stato, sez. II, 27 marzo 2023, n. 3098; art. 16, comma 6, legge n. 412/1991). Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.