Scatti stipendiali su TFS anche per Carabinieri in congedo a domanda (TAR Puglia n. 661 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 spetta a tutto il personale delle Forze di polizia, sia ad ordinamento civile sia ad ordinamento militare, ivi compresi gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, anche quando il collocamento in quiescenza avvenga a domanda. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti dei 55 anni di età e 35 di servizio utile non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere incidente sulla sola tempistica del collocamento a riposo. L’art. 4 del D.Lgs. n. 165/1997 non incide sul regime di calcolo dell’indennità di buonuscita ai fini dei sei scatti. L’INPS, unico soggetto obbligato alla corresponsione del TFS, è l’unico destinatario della domanda di riliquidazione.
Il Fatto
I ricorrenti, ex militari dell’Arma dei Carabinieri, si erano congedati a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e oltre 35 anni di servizio utile contributivo. Avevano ottenuto la liquidazione del trattamento di fine servizio senza il riconoscimento dei sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987.
Hanno quindi adito il TAR per l’accertamento del diritto al beneficio e per la condanna dell’INPS alla rideterminazione del TFS, con inclusione degli scatti nella base di calcolo, oltre interessi e rivalutazione. L’Istituto si è costituito contestando l’applicabilità della norma, l’estensione analogica ai ricorrenti, la competenza e la decadenza per il mancato rispetto del termine del 30 giugno.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla constatazione che i presupposti soggettivi e oggettivi — appartenenza ai ruoli e maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo — sono pacifici, risultando dalla documentazione e non essendo stati contestati dall’INPS secondo l’art. 64, comma 2, c.p.a..
Il Collegio richiama il costante orientamento del Consiglio di Stato, che riconosce il beneficio a tutti gli appartenenti alle Forze di polizia, comprese Guardia di Finanza e Arma dei Carabinieri, ancorché collocati in congedo a domanda (Cons. Stato, Sez. II, nn. 2879, 2985, 3909, 4844, 10916 e 10938 del 2023). Tale lettura si fonda sull’omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale del comparto difesa e sicurezza e sull’abrogazione delle previsioni originarie, tra cui l’art. 1, comma 15-bis, del D.L. n. 387/1987.
Sul piano soggettivo, la nozione di Forze di polizia richiamata dall’art. 6-bis è ampia e va letta in ragione della funzione del decreto, che estende i benefici all’Arma dei Carabinieri e agli altri Corpi. Il Codice dell’ordinamento militare si è limitato a non innovare il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto.
Quanto al termine del 30 giugno, il Tribunale ne esclude la natura decadenziale: esso è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo e costituisce un mero onere sulla tempistica. Parimenti, l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica la disciplina dei sei scatti. Essendo l’INPS l’unico soggetto obbligato alla corresponsione dell’indennità di buonuscita, è l’unico nei cui confronti va instaurata la controversia (C.G.A.R.S. n. 770/2022).
Il ricorso è pertanto accolto: accertato il diritto al ricalcolo del TFS con inclusione degli scatti, condannato l’INPS al riconteggio, alla liquidazione delle differenze economiche e agli interessi legali sino al soddisfo. Le spese sono compensate in ragione della natura delle questioni e dei sopravvenuti orientamenti favorevoli.
Nota della Redazione
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