Requisito di ammissione e obbligo di aggiornamento nell’abilitazione ex art 98 (TAR Puglia n. 660 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La clausola della lex specialis che richiede, quale requisito di ammissione, l’abilitazione ai sensi dell’art. 98 del d.lgs. 81/08 va interpretata alla luce dell’intero precetto richiamato, che a sua volta rinvia all’Allegato XIV del medesimo decreto. Ne deriva che il requisito non si esaurisce nel conseguimento dell’attestato abilitante di base, ma comprende l’aggiornamento quinquennale ivi prescritto. Il candidato che non abbia assolto tale obbligo è privo del titolo richiesto e la sua esclusione dalla procedura è legittima. Il criterio letterale prevale nella interpretazione degli atti amministrativi, salvo il ricorso residuale agli altri canoni ermeneutici. L’interpretazione teleologico-sistematica conferma la conclusione quando le mansioni del posto messo a concorso implicano l’esercizio concreto del titolo abilitante.
Il Fatto
La ricorrente partecipava al concorso pubblico indetto dall’Università del Salento per un posto di categoria EP, posizione EP1, area tecnica presso l’area manutenzione e patrimonio immobiliare. L’art. 2, capoverso 1, lett. c) del bando richiedeva, tra i requisiti di ammissione, l’abilitazione ai sensi dell’art. 98 del d.lgs. 81/08.
La candidata aveva conseguito l’attestato di base all’esito di un corso di 200 ore. L’Amministrazione, rilevato il mancato espletamento del corso di aggiornamento quinquennale di 40 ore previsto dall’Allegato XIV, la escludeva con decreto del 19.10.2023, preceduto da una nota istruttoria del 09.10.2023. La ricorrente impugnava gli atti, lamentando violazione e falsa applicazione della clausola del bando, eccesso di potere per travisamento e la lesione del principio di massima partecipazione. Il Tribunale rigettava l’istanza cautelare e, all’esito dell’udienza pubblica, tratteneva la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla premessa che le clausole della lex specialis sono soggette, nei limiti di compatibilità, ai criteri interpretativi degli artt. 1362 e seguenti del codice civile, con priorità del criterio letterale e ricorso solo residuale agli altri canoni, richiamando sul punto Cons. Stato, V, nn. 4849/2018, 2687/2018 e 741/2017 e Id, IV, n. 238/2013.
Applicando tale canone, il Tribunale valorizza il fatto che la clausola non richiama il titolo abilitante in modo generico, ma cita espressamente la norma che ne regola la disciplina. Il rinvio all’art. 98 del d.lgs. 81/08 impone di individuare il perimetro del requisito in coerenza con il precetto sostanziale richiamato, che a sua volta rimanda all’Allegato XIV e all’obbligo di aggiornamento quinquennale. Il titolo preteso dal bando va dunque inteso come assolvimento anche di tale obbligo integrativo.
La lettura trova conferma sul piano teleologico-sistematico. L’impossibilità, anche temporanea, di vantare un titolo concretamente abilitante si traduce in assenza del requisito, tanto più che tra le mansioni del posto figurano l’assunzione dei ruoli di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo e l’applicazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Tali funzioni implicano l’esercizio effettivo dell’abilitazione, rendendo ragionevole l’operato dell’Amministrazione.
Esclusa la paventata ambiguità della clausola per la convergenza dei criteri ermeneutici, il Collegio rileva che la ricorrente era pacificamente priva dell’aggiornamento alla data di partecipazione. L’esclusione è quindi legittima e il ricorso va integralmente rigettato. Le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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