Ricalcolo TFS legittimo per personale cessato con sei scatti stipendiali (TAR Molise n. 383 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
I sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6 bis d.l. n. 387/1987 spettano anche al personale delle forze di polizia, e in particolare agli ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri, collocati a riposo a domanda dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età e con almeno trentacinque anni di servizio utile. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita: la subordinazione al previo pagamento della restante contribuzione previdenziale opera ai soli fini della base pensionabile, non del trattamento di fine servizio. Il beneficio non integra un’estensione generalizzata, restando ancorato ai requisiti anagrafici e contributivi espressione di discrezionalità legislativa. La rivalutazione monetaria non è cumulabile con gli interessi legali.

Il Fatto

Il ricorrente, ex Brigadiere Capo dell’Arma dei Carabinieri, è stato collocato a riposo a domanda dopo aver compiuto cinquantacinque anni di età e maturato oltre trentacinque anni di servizio. Ha chiesto all’INPS il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6 bis d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 legge n. 232/1990.

L’Istituto non ha dato riscontro alla richiesta. Il ricorrente ha quindi impugnato il prospetto di liquidazione del TFS, chiedendo l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto al ricalcolo, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla consapevolezza delle incertezze interpretative che la disciplina ha generato, ma aderisce all’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa, cui si erano già conformate le recenti pronunce dello stesso Tribunale. La questione centrale riguarda la base di calcolo del trattamento di fine servizio e la possibilità di escludere dal beneficio quanti accedono al pensionamento a domanda.

L’excursus normativo ricostruisce l’evoluzione dell’istituto: dalla previsione originaria dell’art. 13 legge n. 804/1973, riservata ai Generali e Colonnelli, all’estensione ai sottufficiali operata dall’art. 1 comma 15 bis d.l. n. 379/1987, che escludeva la cessazione a domanda. La svolta è segnata dall’art. 6 bis d.l. n. 387/1987, che, senza più distinzioni, ha attribuito i sei scatti ai fini della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita al personale che chieda il collocamento in quiescenza con i richiesti requisiti anagrafici e di anzianità.

Quanto all’ambito soggettivo, il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui la nozione di forze di polizia richiamata dalla norma è ampia e ricomprende l’Arma dei Carabinieri. Il beneficio è stato poi assorbito dalla previsione dell’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, che ha mantenuto fermo il richiamo all’art. 6 bis nel quadro dell’omogeneizzazione del comparto sicurezza.

Sul versante oggettivo, il Collegio supera la lettura restrittiva dell’art. 4 d.lgs. n. 165/1997. La subordinazione al previo pagamento della restante contribuzione previdenziale riguarda il diverso beneficio dell’ammontare dell’indennità pensionabile, non il calcolo dell’indennità di buonuscita. La disposizione limita la propria efficacia alla base pensionabile, come emerge dal riferimento all’art. 13 d.lgs. n. 503/1992, e non incide sul regime dei sei scatti nel TFS.

Nel caso di specie sussistono tutti i presupposti soggettivi e oggettivi. Il riconoscimento, inoltre, non determina un’estensione generalizzata del beneficio, restando ancorato al duplice requisito anagrafico e contributivo. Il ricorso è pertanto accolto: i provvedimenti sono annullati nella parte in cui non riconoscono il beneficio, con accertamento dell’obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti, oltre interessi legali. È invece negata la rivalutazione monetaria, il cui cumulo con gli interessi è vietato dall’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991. Le spese sono compensate in ragione delle incertezze giurisprudenziali solo di recente composte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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