Revoca del nulla osta per difetto reddituale del datore di lavoro (TAR Molise n. 382 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato non è circoscritta alle sole situazioni impeditive degli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998, ma si estende a tutti i casi di difetto dei requisiti prescritti per l’ingresso, compresa la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro. Ove tale requisito manchi ab origine, non si configura l’indisponibilità sopravvenuta all’assunzione contemplata dalla circolare ministeriale n. 3836 del 20.08.2007, con la conseguenza che il S.U.I. non è tenuto a rilasciare il permesso di soggiorno per attesa occupazione. La caducazione del titolo autorizzatorio elide in radice ogni spazio per un titolo di soggiorno, anche temporaneo, e rende irrilevante l’affidamento incolpevole dell’interessato. La revoca costituisce espressione di un potere vincolato di controllo dei requisiti.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, faceva ingresso in Italia in forza di un nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dalla Prefettura di Isernia su richiesta di una società. Quest’ultima, dopo aver assicurato l’avvio della pratica, si rendeva irreperibile e comunicava alla Prefettura la rinuncia alle assunzioni. Lo straniero trasmetteva comunicazione di primo ingresso e istanza di permesso di soggiorno per attesa occupazione, senza ottenere alcun provvedimento.

Avverso il silenzio inadempimento proponeva ricorso, integrato da motivi aggiunti contro la sopravvenuta revoca del nulla osta, motivata dall’insufficienza del volume d’affari del datore. Il medesimo provvedimento di revoca era poi impugnato con distinto ricorso. Il Tribunale riuniva i giudizi e, in sede cautelare, sospendeva l’efficacia della revoca per il periculum in mora derivante dalla perdita di ogni titolo di soggiorno.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara inammissibili i motivi aggiunti: il provvedimento di revoca era già stato impugnato con il distinto ricorso, onde il potere di contestazione in sede giurisdizionale risultava consumato, in aderenza al principio del ne bis in idem processuale.

Nel merito, la revoca si fonda sull’accertamento del difetto del requisito reddituale in capo al datore di lavoro, il cui volume d’affari era stato ritenuto inidoneo al rilascio di qualunque nulla osta. Tale motivazione non è stata oggetto di puntuale contestazione e non è stata messa in discussione la circostanza che il dato reddituale fosse ostativo al rilascio del titolo. La revoca integra una fattispecie di decadenza o revoca sanzionatoria, espressione del potere vincolato di verifica dei presupposti.

Quanto al dedotto difetto di contraddittorio procedimentale, il Tribunale riconosce che la comunicazione all’indirizzo pec del datore non era idonea ad assicurare le finalità partecipative degli artt. 7 e 8 l. n. 241/1990, che impongono la comunicazione personale. La censura sarebbe stata potenzialmente meritevole di accoglimento, ma opera il primo periodo dell’art. 21 octies, comma 2, l. n. 241/1990: per la natura vincolata del provvedimento è palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Il ricorrente, inoltre, non ha indicato elementi conoscitivi idonei a incidere sulla determinazione finale.

È respinta anche la censura sull’attesa occupazione. La circolare n. 3836/2007 concerne l’ipotesi in cui il contratto di soggiorno non possa essere stipulato per sopravvenuta indisponibilità del datore, ma qui difetta ab origine la capacità economico-finanziaria del datore. Consentire il rilascio del titolo a chi non possiede i requisiti permettrebbe di aggirare il sistema dei flussi e si presterebbe a condotte elusive.

Da tali ragioni deriva l’infondatezza del ricorso avverso il silenzio: l’insussistenza ab origine dei requisiti datoriali è preclusiva del rilascio del permesso per attesa occupazione, non operando l’affidamento incolpevole. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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