Il divieto prefettizio rinnovato rende improcedibile l’impugnazione della revoca del porto d’armi (TAR Sicilia n. 3367 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’Amministrazione, all’esito di una nuova istruttoria e di una rinnovata ponderazione degli interessi, confermi in senso proprio un precedente diniego è atto rinnovatorio e si sostituisce a quello originario, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. È meramente confermativo, e dunque non impugnabile, solo l’atto adottato senza alcun nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto. La revoca della licenza di porto d’armi disposta dal Questore costituisce conseguenza vincolata del divieto prefettizio di detenzione delle armi ex art. 39 T.U.L.P.S., sicché il venir meno del presupposto autorizzatorio preclude ogni autonoma valutazione di affidabilità e determina l’improcedibilità della domanda caducatoria proposta avverso la revoca.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento del Prefetto di Catania del 18 aprile 2023, con cui gli veniva fatto divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, e il successivo provvedimento del Questore del 3 maggio 2023, che gli revocava la licenza di porto d’armi per uso caccia e il relativo libretto. I due atti facevano seguito a una vicenda originata da una querela della ex compagna, poi rimessa, e a un provvedimento di ammonimento del Questore: la richiesta di archiviazione e il decreto di archiviazione avevano indotto il ricorrente a ritenere insussistenti i presupposti dei provvedimenti.
Nel corso del giudizio l’Amministrazione depositava un provvedimento prefettizio del 6 luglio 2023, con cui, all’esito di una nuova istruttoria, l’istanza di riesame del divieto veniva rigettata e il divieto confermato. Il Collegio rilevava d’ufficio, ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., possibili profili di improcedibilità, concedendo termine per memorie.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale distingue la conferma in senso proprio dall’atto meramente confermativo. Solo il secondo è adottato senza nuova istruttoria e senza nuova motivazione ed è quindi non impugnabile; l’atto che sia preceduto da un riesame della situazione e da una rivalutazione degli interessi in gioco costituisce invece atto rinnovatorio. Il provvedimento del 6 luglio 2023 integra questa seconda ipotesi, perché la Prefettura ha acquisito la richiesta e il decreto di archiviazione e ha rinnovato il giudizio di piena affidabilità nell’uso delle armi, valorizzando la conflittualità in essere.
Su questa base opera il principio per cui l’adozione di un nuovo atto, non meramente confermativo, comporta la sopravvenuta carenza di interesse: l’interesse del ricorrente si trasferisce dall’annullamento dell’atto originario a quello dell’atto che lo sostituisce. La sopravvenuta modificazione della situazione di fatto e di diritto rende certa l’inutilità della pronuncia.
Quanto alla doglianza difensiva sull’omessa prova della notifica del provvedimento al difensore, il Collegio la ritiene non condivisibile. Il deposito in giudizio, da parte dell’Amministrazione, del documento mai prima comunicato o conosciuto costituisce il momento iniziale per l’impugnazione nella via dei motivi aggiunti ex art. 43, comma 1, cod. proc. amm. Il ricorrente è tenuto, secondo l’ordinaria diligenza, a verificare l’eventuale deposito di atti processuali; l’avvento del PAT rende tale onere di consultazione privo di significativo aggravio, non essendo più necessario l’accesso personale al fascicolo.
Per il provvedimento questorile di revoca del porto d’armi il Tribunale richiama l’art. 39 T.U.L.P.S. ed il rapporto di presupposizione e conseguenzialità immediata, diretta e necessaria tra divieto prefettizio e revoca. Quest’ultima è atto vincolato: il divieto preclude in radice ogni valutazione favorevole in punto di affidabilità. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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