Incarichi dirigenziali superiori e differenze retributive nella carriera penitenziaria (Cons. Stato n. 5118 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli incarichi dirigenziali definiti “superiori” dall’art. 7 del d.lgs. n. 63/2006 sono conferiti mediante procedura comparativa ai dirigenti appartenenti alla carriera dirigenziale penitenziaria e non sono riservati a una distinta qualifica. Il loro affidamento non integra pertanto l’esercizio di mansioni superiori e non fonda il diritto alle relative differenze retributive ai sensi dell’art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001. La nomina a dirigente generale penitenziario non consegue in via automatica dall’attribuzione di tali incarichi. Nel regime provvisorio di equiparazione al personale della Polizia di Stato, il trattamento economico resta correlato all’anzianità e non all’incarico concretamente ricoperto.
Il Fatto
Un dirigente dell’Amministrazione penitenziaria, in servizio dal 2005 e collocato in quiescenza nel 2017, ha chiesto al TAR Campania l’accertamento del diritto al trattamento economico di “dirigente superiore” e la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle differenze retributive maturate tra il 1° dicembre 2009 e il 1° febbraio 2017. A sostegno della domanda ha dedotto di avere svolto senza interruzione gli incarichi di direttore dell’ufficio di esecuzione penale esterna e di direttore pro tempore dell’ufficio interdistrettuale, qualificandoli come posizioni dirigenziali superiori.
Il Ministero si è costituito eccependo anche la prescrizione. Il TAR ha disposto verificazione e, all’esito, ha respinto il ricorso: ha ritenuto che il trattamento economico fosse legato all’anzianità di servizio e non all’incarico svolto, escludendo l’applicabilità dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 al personale in regime di diritto pubblico. Di qui l’appello, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce il quadro normativo. Il d.lgs. n. 63/2006 ha ridisegnato la carriera dirigenziale penitenziaria prevedendo che gli incarichi “superiori” indicati nella tabella A siano conferiti con procedura comparativa tra i dirigenti della carriera, secondo gli artt. 7 e 10. Il trattamento economico omnicomprensivo è articolato in stipendio tabellare, retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, con determinazione affidata al procedimento negoziale degli artt. 20 ss.
Tale procedimento non ha però trovato completa attuazione nel periodo di causa. In via provvisoria l’amministrazione ha applicato ai dirigenti penitenziari il regime economico dei dirigenti della Polizia di Stato, confermato poi dall’art. 48, comma 2, d.lgs. n. 95/2017. La Corte precisa che l’art. 14 del d.l. n. 75/2023, convertito dalla legge n. 112/2023, non è applicabile ratione temporis. Nelle more, la copertura dei posti è avvenuta mediante procedure di mobilità a domanda, cui ha partecipato anche l’appellante.
Il nucleo del ragionamento riguarda la norma invocata. La domanda si fonda sull’art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, che riconosce le differenze retributive per l’esercizio di mansioni di qualifica superiore. Il paradigma non è conferente. Gli incarichi superiori sono attribuibili ai dirigenti della carriera, categoria cui apparteneva l’appellante, e non a una specifica qualifica separata, salvi i requisiti minimi di anzianità.
La Corte valorizza inoltre l’art. 8 del d.lgs. n. 63/2006: la nomina a dirigente generale penitenziario non è conseguenza automatica dell’attribuzione degli incarichi superiori, ma richiede decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri. L’affidamento degli incarichi ricoperti non determina dunque, di per sé, l’esercizio di mansioni proprie di una qualifica diversa e superiore.
L’appello è perciò infondato e viene respinto. Resta fermo che la controversia non riguarda diverse pretese legate alla mancata completa attuazione del sistema ordinamentale e retributivo del d.lgs. n. 63/2006. Le spese del grado sono compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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