Scatti stipendiali utili al TFS anche durante congedo a domanda (TAR Abruzzo n. 725 del 27.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, si applica, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, anche al personale delle forze di polizia collocato in quiescenza a domanda, purché abbia compiuto cinquantacinque anni di età e maturato trentacinque anni di servizio utile. L’art. 1, comma 15-bis, del d.l. 16 settembre 1987, n. 379, che limitava il beneficio alle sole cessazioni per età, inabilità permanente o decesso, è stato implicitamente abrogato per effetto dell’abrogazione espressa dell’art. 11 della legge n. 231/1990, che lo aveva integralmente sostituito, disposta dall’art. 2268, comma 1, n. 872, del d.lgs. n. 66/2010. L’abrogazione di una norma abrogatrice opera ex nunc e non produce reviviscenza della norma abrogata, salvo espressa deroga legislativa.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, è stato congedato dal servizio a domanda con decorrenza dal 13 novembre 2018, dopo il compimento dei cinquantacinque anni di età e con quarantadue anni di anzianità utile. Al momento della liquidazione del trattamento di fine servizio, l’INPS ha escluso dalla base di calcolo la maggiorazione derivante dai sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis.

Dopo una diffida rimasta senza riscontro, il ricorrente ha impugnato i prospetti di liquidazione e ha chiesto l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, con condanna dell’Istituto al pagamento delle differenze, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS ha resistito sostenendo l’inapplicabilità del beneficio ai soggetti cessati per dimissioni volontarie.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nella corretta individuazione della disciplina applicabile al personale delle forze di polizia che acceda al pensionamento su istanza. L’INPS aveva fondato il diniego sull’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, che circoscriveva i sei scatti alle cessazioni per età, inabilità permanente o decesso.

Il Tribunale rileva che tale disposizione è stata integralmente sostituita dall’art. 11 della legge n. 231/1990, a sua volta espressamente abrogato dall’art. 2268, comma 1, n. 872), del d.lgs. n. 66/2010. Ne deriva l’abrogazione implicita della norma richiamata dall’Istituto, che dunque non era più in vigore al momento della liquidazione.

Il percorso argomentativo si ancora al principio, qualificato come ius receptum, secondo cui l’abrogazione di una norma abrogatrice spiega effetti ex nunc e non determina la reviviscenza della disposizione abrogata, in assenza di espressa deroga legislativa (Corte Costituzionale, sentenza 12 gennaio 2012, n. 13). L’INPS ha quindi applicato una norma non più vigente.

Il Collegio valorizza inoltre l’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, che richiama espressamente la disciplina dell’art. 6-bis per l’attribuzione dei sei aumenti stipendiali ai fini del calcolo del TFS, quale norma generale per il personale delle forze di polizia a ordinamento militare. Sul punto richiama il consolidato orientamento di Cons. Stato, sez. II, n. 2831 del 2023 e n. 2762 del 2023, di C.G.A.R.S., sez. I, n. 770 del 2022 e un proprio precedente del 8 ottobre 2026, n. 664.

Il ricorso è pertanto accolto, con affermazione dell’obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti. Sulla somma così determinata spettano soltanto gli interessi legali, per il divieto di cumulo con la rivalutazione monetaria posto dall’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dall’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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