Sei scatti stipendiali e TFS (TAR Campania n. 1769 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine del 30 giugno dell’anno in cui maturano i cinquantacinque anni di età e i trentacinque di servizio utile, previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, non ha natura decadenziale. Esso è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo e costituisce un onere che incide solo sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa del dipendente. La mancata presentazione della domanda entro tale data non impedisce il riconoscimento dei sei scatti stipendiali ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio. Il diritto alla rideterminazione si prescrive nel termine quinquennale decorrente dalla data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, con esclusione del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni previdenziali.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, ha cessato dal servizio a domanda con anzianità contributiva superiore a trentacinque anni e dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età. Previo conferimento del trattamento pensionistico diretto, l’INPS ha erogato il TFS senza applicare la maggiorazione derivante dai sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della l. n. 232/1990.

Con istanza inoltrata via PEC il ricorrente ha chiesto la rideterminazione dell’importo, senza ottenere riscontro. Ha quindi agito per l’accertamento del diritto, con interessi e rivalutazione. L’ente ha eccepito la decadenza per mancato rispetto del termine del 30 giugno, ha contestato l’orientamento del Consiglio di Stato in materia e ha prospettato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6-bis per violazione degli artt. 3 e 81 Cost., oltre alla prescrizione quinquennale del credito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera i), c.p.a., trattandosi di controversia sul rapporto di lavoro del personale in regime di diritto pubblico. L’indennità di buonuscita ha carattere retributivo e non è riconducibile al contenzioso pensionistico devoluto alla Corte dei conti.

Sul primo profilo, il Tribunale aderisce all’orientamento consolidato e richiama Cons. Stato, Sez. II, n. 3573 del 2026. Il termine del 30 giugno non è espressamente qualificato come decadenziale e va letto in coordinazione con il comma 3 dell’art. 6-bis, che fa decorrere il collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo alla domanda. Si tratta di un onere che incide sulla tempistica, non di una condizione di ammissibilità. Una diversa lettura riserverebbe un trattamento ingiustificato a chi presenta l’istanza nelle annualità successive.

Quanto alla prescrizione, il Collegio individua il dies a quo nella data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, valorizzando la natura interruttiva del riconoscimento del debito connessa al pagamento rateale. Respinge pertanto la richiesta di rimessione all’adunanza plenaria, non ravvisando contrasti qualificati.

Sul merito, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo: dall’art. 13 della legge n. 804/1973 all’art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224/1986, all’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 e all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997. Esclude che l’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 possa far rivivere la versione originaria del comma 15-bis: la reviviscenza è istituto eccezionale. L’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. conferma la perdurante vigenza dell’art. 6-bis per le forze di polizia. Infine, la questione di legittimità costituzionale è infondata, non potendosi attribuire alla norma un contenuto opposto al dato letterale.

Nel caso concreto risultano integrati i requisiti anagrafici e contributivi. La seconda rata del TFS è stata pagata con mandato emesso in data che interrompe la prescrizione. Il ricorso è accolto, con accertamento del diritto ai sei scatti e condanna dell’INPS alle spese, con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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